Con parere n. 839/2016, il Consiglio di Stato si è pronunciato sullo schema di decreto, attuativo dell’articolo 5 della Legge Madia, in materia di SCIA rilevando il mancato esercizio della delega sotto due profili. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha innanzitutto ricordato che in tema di SCIA la Legge Madia ha già riformulato l’articolo 19 comma 3 della Legge n. 241/1990. Nel sopra citato parere i giudici amministrativi hanno posto in evidenza la necessità di chiarire subito (senza rimandare a successivi interventi legislativi) la questione dell’applicabilità delle nuove norme generali anche ai casi disciplinati da leggi speciali anteriori, come ad esempio nel caso della SCIA e del silenzio assenso in materia edilizia.
Lo schema di decreto legislativo in esame, di esercizio della delega di cui all’articolo 5 della legge n. 124, ha per oggetto il regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), istituto interessato da una lunga e significativa evoluzione normativa, che ha preso le mosse con la regolamentazione della DIA (Dichiarazione – o, in altri casi, Denuncia – di Inizio Attività).
Il Consiglio di Stato ritiene opportuna una breve ricognizione di tale percorso, per ricavarne indicazioni interpretative che – considerando l’evoluzione in atto e i princìpi generali ivi desumibili – possano dare un contributo di chiarezza a un quadro testuale non sempre coerente e, soprattutto, fornire indicazioni applicative ai cittadini, alle amministrazioni, agli operatori pubblici e privati.
Non a caso, la scelta del Presidente del Consiglio di Stato di costituire – per l’esame di questo e degli altri schemi di decreto attuativi della legge n. 124 – una Commissione speciale ad hoc, composta da Magistrati provenienti sia dalle Sezioni consultive che da quelle giurisdizionali, risponde anche all’esigenza di tener conto delle problematiche che emergono dal contenzioso che si è instaurato a causa di un quadro normativo non sempre chiaro e di una prassi applicativa non sempre univoca da parte delle amministrazioni.
La citata legge n. 124 del 2015, nel perseguire l’obiettivo di riorganizzare profondamente le strutture e le funzioni delle pubbliche amministrazioni, ha inciso sull’istituto sia con modifiche testuali, ex articolo 6, apportate direttamente all’articolo 19 della legge n. 241, sia conferendo, all’articolo 5, una delega polivalente volta – sulla base dei princìpi di cui allo stesso articolo 19 (ed al successivo articolo 20) della legge n. 241, dei princìpi europei in tema di accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità – alla:
– “precisa individuazione” dei procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva ed autorizzazione preventiva;
– introduzione della “disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”;
– previsione dell’“obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”.
Gli interventi modificativi direttamente posti in essere dal citato articolo 6 riguardano, in particolare, la riformulazione integrale dei commi 3 e 4 dell’articolo 19, in materia di SCIA.
Il comma 3 attribuisce un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi) all’amministrazione destinataria della segnalazione, esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, dando la preferenza ai poteri conformativi, “qualora sia possibile”.
Il comma 4 prevede che, decorso tale termine, tali poteri sono ancora esercitabili “in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.
Il comma 6-bis applica questa disciplina anche alla SCIA edilizia, riducendo però il primo termine da sessanta a trenta giorni.
Per il testo completo del parere potete consultare il file in allegato all’articolo.