La digitalizzazione della PA italiana crolla come un castello di carte alla luce del parere favorevole reso dalla Commissione Affari Costituzionali al D. Lgs. che modifica il CAD. La condizione inaccettabile è la sospensione degli obblighi relativi alle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.
In merito al deposito di eventuali elaborati progettuali e tecnici, essi dovranno, avere la forma di documento informatico e dovranno essere salvati in supporti digitali. Inoltre, affinché possano essere validi ai fini dell’istruttoria, dei controlli dovuti e della formazione del provvedimento finale, essi dovranno essere provvisti di valida firma digitale. Nella circolare si evidenzia, infatti, che la scansione di firma autografa applicata su file non costituisce una valida sottoscrizione.
La presentazione delle istanze, ad esempio, dovrà necessariamente seguire il seguente procedimento digitale: previa apposizione di firma digitale, i documenti dovranno essere inviati in formato pdf/A esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC).
Occorre però ricordare che l’art. 17 del DPCM 13 novembre 2014 prevede che “il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
E a questo punto, invece, è arrivata un’altra proroga.
In allegato il testo del Parere.