CADAnche il Consiglio di Stato ha criticato aspramente l’operato del Governo in merito alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e alle scelte intraprese nella realizzazione del nuovo CAD e dello SPID.


Nel parere interlocutorio Palazzo Spada critica la mancanza di una copertura finanziaria adeguata e di coerenza normativa con altri progetti chiave, come il processo civile telematico.

 

Critiche del Consiglio di Stato al nuovo CAD e al sistema SPID

 

Il Consiglio di Stato rileva come il Codice dell’amministrazione digitale sia carente dei riferimenti alle stesse norme sostanziali: “la Commissione speciale – si legge nel parere – non può non sottolineare che il decreto legislativo dovrebbe assolvere in maniera più puntuale alla sua funzione di Codice dell’Amministrazione digitale, quale raccolta di norme disciplinanti tale branca del diritto, atteso che il medesimo è privo degli opportuni riferimenti alle discipline sostanziali dei vari procedimenti collegati alle disposizioni in esso contenute, quali ad esempio quelle relative al processo telematico, al diritto di accesso e alla trasparenza dell’azione amministrativa”. In pratica non ci sarebbe coerenza con gli altri progetti già in essere come, ad esempio, la Pec o il processo civile telematico tanto per fare qualche esempio o anche il diritto all’accesso del cittadino.

 

Tra i punti più critici secondo Il Consiglio di Stato c’è lo SPID, sia per quanto riguarda la scelta di coloro che svolgono all’interno dello SPID il ruolo di identity provider, che per quello che riguarda l’utilizzo di questo strumento. Perplessità e critiche di Associazioni di categoria sul tetto di 5 milioni per e aziende che si vogliano accreditare come provider, confermate poi dalle sentenze di TAR e Consiglio di Stato erano già note del resto.

 

Sarebbe inoltre necessario, si legge nel parere, che “il decreto legislativo indicasse in maniera più precisa i tempi di applicazione della riforma stessa, come ad esempio nel caso dell’art. 6 del provvedimento, comma 1 del CAD o dell’art. 52 lettera c) che modifica l’art. 64 comma 2 ter, nei quali non viene stabilita la data in cui le prescrizioni in essi contenute diventeranno effettive né il termine ultimo entro il quale realizzare quanto ivi previsto”. In parole povere, la Commissione invita il Governo a fissare dei tempi certi per la realizzazione concreta di coordinamento (art. 6) “delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata (PEC) con quella del domicilio digitale delle persone fisiche, in modo da evitarne la sovrapposizione”.

 

Ulteriori approfondimenti

 

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