Tra i molti cambiamenti in vista nell’anno appena iniziato, nel 2025 vi saranno importanti modifiche alla circolazione per i beni culturali provenienti da Paesi Extra-UE nel territorio doganale dell’Unione, con l’entrata in vigore del Regolamento 2019/880 Europea.


Pubblicato in GUUE nel giugno 2019, pienamente attuativo in Italia dal giugno di quest’anno, il Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 traccia una nuova impalcatura normativa in materia di introduzione e importazione di beni culturali ‘non unionali’ nel territorio doganale dell’Unione Europea.

Alla base dell’impianto normativo le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, soprattutto nelle indicazioni al punto 5 nel quale ‘Esorta gli Stati membri ad applicare rapidamente il pacchetto antiriciclaggio (AML)’ e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 febbraio 2016 relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo.

Beni culturali spesso “prede” di criminalità organizzata e organizzazioni terroristiche

Da report e dati di indagine, infatti, con molta chiarezza emerge la stretta connessione tra beni culturali predati illegalmente e finiti nelle reti della malavita organizzata e del terrorismo. L’obiettivo del regolamento è fornire ai Paesi interni all’Unione norme comuni sul commercio con i Paesi Terzi capaci di garantire efficace protezione dal commercio illecito di beni culturali, contro la loro perdita o distruzione, un focus sulla preservazione dell’impoverimento del patrimonio culturale dell’umanità e, come già affermato, prevenire forme occulte di finanziamento al terrorismo e al riciclaggio mediante la vendita ad acquirenti dell’Unione di beni culturali saccheggiati.

Il Regolamento completa l’ampia dotazione legislativa ‘secondaria’ dell’Ue volta a regolamentare le procedure di esportazione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri rinvenuti o realizzati nel territorio doganale dell’Unione e cioè il Regolamento (CE) n. 116/2009 e la Direttiva 2014/60/UE.

Nello specifico il Regolamento (UE) 2019/880 prevede l’implementazione da parte dei Paesi Ue di due nuovi regimi il primo riguarda i beni soggetti a licenza di importazione, l’altro i beni per cui necessiti una dichiarazione di importazione in vigore dal giugno 2025. A questi due livelli di tutela si somma quello di divieto assoluto, già in vigore per alcune tipologie di opere.

Circolazione dei beni culturali dai paesi extra UE: le novità

Il 28 giugno 2025 sarà la data dalla quale verrà considerata obbligatoria la documentazione per quei beni per cui questa è richiesta, procedura che inoltre prevede il rilascio e caricamento dei documenti su un sistema elettronico (art. 8). Due ostacoli operativi sono innanzitutto costituiti dai costi previsti per la formazione del personale e dalla necessità per il mercato di abituarsi a richiedere in ogni occasione questi certificati di esportazione.

Vediamo le tre tipologie, ricapitolate nei tre allegati, a partire dal più facile da gestire l’allegato C, poi B ed A:

1) Dichiarazione di importazione

È il livello più gestibile, ex art. 5, ed è la documentazione prevista da produrre per i beni culturali compresi nell’Allegato C al regolamento. Qui si individuano i manufatti che abbiano oltre 200 anni di storia ed un valore superiore a 18.000 euro. In questa categoria sono compresi oggetti aventi interesse paleontologico, storico, antichità ed anche monete, sigilli incisi, quadri, pitture e disegni, iscrizioni ed insegne d’epoca.

Per tutti questi beni è necessario produrre una dichiarazione del titolare del bene in origine da caricare sul sistema elettronico. Questa dichiarazione deve includere un ‘affidavit’ sottoscritto dal titolare dell’opera nel quale afferma che i beni culturali sono stati esportati in conformità con le disposizioni legislative del paese di origine. A questo va aggiunta una descrizione dettagliata del bene culturale per l’identificazione da parte delle autorità e per la tracciabilità una volta entrati nel mercato europeo, redatta su di un documento standardizzato.

In caso non fosse possibile determinare il paese di originale creazione/origine, si dovrà fare riferimento alla legge del paese in cui questi sono stati importati, se rintracciabile in documentazione ufficiale a corredo con una data antecedente al 24 aprile 1972 o dove siano rimasti per più di cinque anni per scopi diversi da “utilizzo temporaneo, transito, riesportazione o trasbordo”. Questo specifico espediente tende ad evitare che il regolamento EU spossa essere aggirato mediante la spedizione illegale di beni culturali da un paese terzo all’altro prima della loro importazione nell’Ue.

2) Licenza di importazione

La licenza di importazione è necessaria per poter importare i beni presenti nell’Allegato B, nello specifico beni archeologici ed elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici con una datazione di oltre 250 anni. In questa fascia sono presenti manufatti ed opere di qualunque soglia di valore, che potranno venire legalmente importati solo previo rilascio di una licenza dall’autorità competente dello Stato membro nel quale sono presentati per l’immissione in libera pratica.

Anche questa tipologia di domanda – licenza ex art. 4 – dovrà essere inserita online dal “titolare del bene” nel sistema elettronico caricando la documentazione che attesti la lecita esportazione, corredata da certificati e licenze originari dello Stato in cui i beni sono stati creati o, se questo non è determinabile, dove sono stati importati prima del 24 aprile 1972 o si sono trovati per oltre cinque anni per scopi diversi da utilizzo temporaneo, transito, riesportazione o trasbordo. L’autorità competente ha 21 giorni per richiedere eventuali integrazioni e 90 giorni dalla ricezione della domanda completa per rispondere.

I motivi per il diniego della licenza sono indicati espressamente dal Regolamento e prevedono argomentazioni e motivazioni a corredo. In caso di diniego motivato l’informazione proprio attraverso il registro elettronico sarà visibile per tutti gli Stati Membri dell’Unione e anche per la Commissione. Proprio in base al sistema di visibilità le licenze rilasciate sono valide in tutta l’Ue per la circolazione, ma non a fini probatori della lecita presenza del bene sul territorio.

3) Divieto di importazione

L’Allegato A prevede un divieto assoluto di importazione per tutti i beni culturali presenti all’interno di questo elenco di caratteristiche specifiche. È già in vigore e raggruppa i manufatti rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative locali. Beni quindi rinvenuti da chi non ne aveva diritto al possesso oppure che sono stati individuati di tale pregio da dover appartenere ad un museo, al Paese di origine.

Proprio per questo bisognerà consultare le leggi dello stato terzo da cui proviene il bene. Tra i beni di questa tipologia, soggetti al totale divieto di export e quindi anche di scambio e acquisto a qualsiasi titolo, ci sono quelli archeologici, ma anche parti/porzioni di monumenti artistici o storici oppure rinvenimenti in siti archeologici, antichità con oltre 100 anni di storia ma ritenuti storicamente rilevanti, quadri, opere d’arte, statue, incisioni, stampe e litografie, pubblicazioni antiche, manoscritti, libri e documenti.

L’impatto dei cambiamenti nel sistema di circolazione

Tutta la nuova regolamentazione sulla circolazione dei beni culturali dai paesi extra UE, come abbiamo potuto vedere, comporta un cambiamento del sistema e controlli più stringenti sulle importazioni, aumentando inevitabilmente i costi per gli operatori del mercato a tutti i livelli e per i Paesi in termini anche di controllo alle frontiere e verifica della documentazione fornita a corredo delle operazioni. Gli obblighi più severi, specie per beni archeologici e beni sopra-soglia, che si distinguano e siano identificati per valore ed età, renderanno necessario il supporto di avvocati di Stati Membri e paesi terzi, produzione di testi e affidavit completi di documentazione fotografica e storica, l’intervento di professionisti a tutti i livelli, anche in termini di economie e di valore generato da queste azioni d compravendita a far valere sui bilanci delle aziende che li acquisiranno e di coloro che le alieneranno.