Estendibile alle violazioni delle disposizioni agevolative, la proroga di due anni prevista dalla legge 289/2002, per la verifica del valore degli immobili. In tema di proroga per le ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, della legge n. 289/2002, la Corte osserva che il comma 1-bis, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1, per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.
Sentenza n. 18212 del 16 settembre 2016 (udienza 9 giugno 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Ariolli Giovanni
Art. 11, comma 1-bis, della legge n. 289/2002 – Proroga per le violazioni della normativa riguardante le agevolazioni tributarie – Le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma 1, dell’art. 11, della legge n. 289/2002