F24 modelloIl debutto a partire dal 1° settembre. Con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà gli appositi codici, con le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento.

 

Un ulteriore passo verso la razionalizzazione delle modalità di pagamento attraverso l’utilizzo del modello unificato F24: dal 1° settembre vi si potranno eseguire anche i versamenti riguardanti i tributi speciali, individuati dai titoli I e II della tabella A allegata al Dl 533/1954 (“tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”).

 

Lo stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2016.

 

Fino al 31 dicembre 2016, si potrà ancora utilizzare, in alternativa, il modello F23, mentre dal 1° gennaio 2017 tale modalità scomparirà, lasciando campo al solo F24, che garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano tale modello per il pagamento di numerosi tributi.

 

Con una successiva risoluzione saranno istituiti i necessari codici tributo e dettate le relative istruzioni per la compilazione dell’F24.

 

Per gli atti emessi dagli uffici delle Entrate, i pagamenti vanno eseguiti utilizzando esclusivamente il tipo di modello allegato o indicato negli atti stessi. Inoltre, i tributi speciali potranno essere comunque versati mediante apposizione del contrassegno telematico utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo (articolo 3, comma 3, decreto dirigenziale 9 dicembre del 1997 del ministero delle Finanze).

 

Il provvedimento odierno discende dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, che ha introdotto il sistema di versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali (modello F24), prevedendo che tale sistema di pagamento possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito decreto ministeriale. A tal proposito, il decreto Mef dell’8 novembre 2011 ne ha disposto l’applicazione ai tributi speciali individuati dai titoli I e II della tabella A allegata al Dl 533/1954, stabilendo che modalità e termini di attuazione fossero definiti con provvedimento delle Entrate.