liquidazione_trimestrale_ivaLe “vecchie” indicazioni fornite in via amministrativa continuano a essere applicabili, nonostante le novità in materia apportate dal collegato all’ultima legge di bilancio.


 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 73/E del 20 giugno 2017 per sciogliere i dubbi manifestati in merito alle possibili conseguenze, in materia di versamenti Iva, derivanti dalle novità apportate dal Dl 193/2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) agli articoli 6 e 7 del regolamento Dpr 542/1999.

 

Fondamentalmente, sono confermate le indicazioni rese sulla base delle norme previgenti; in sintesi:

 

 

  • anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento al 30 giugno del versamento del saldo Iva
  • la maggiorazione dello 0,40% prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno si applica solo sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24
  • anche chi si avvale del differimento del pagamento Iva al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, può rateizzare l’importo dovuto a partire da quest’ultima data
  • in caso di rateizzazione del saldo Iva a decorrere dal 30 giugno, è possibile compensare il debito con i crediti delle imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e rateizzare ciò che residua dopo la compensazione
  • il versamento del saldo Iva può essere ulteriormente differito al 30 luglio (nel 2017, al 31 luglio, in quanto il 30 è domenica), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto di eventuali compensazioni, un’altra maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.