validita-notifiche-pec-differenze-mittente-destinatarioValidità notifiche Pec dell’ultim’ora: è diversa per mittente e destinatario. Lo slittamento del momento perfezionativo opera solo per chi riceve, che in tal modo non è costretto a presidiare la propria casella di posta elettronica anche dopo le 9 di sera.


La notifica eseguita con modalità telematiche si definisce, per il notificante, alla data attestata dalla ricevuta di accettazione del messaggio Pec, anche se generata dopo le 21. È quanto stabilito dalla sentenza del 9 aprile 2019, n. 75, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del decreto legge 179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita dopo le 9 di sera si perfeziona, anche per il notificante, alle 7 del giorno successivo.

Secondo, la Corte, quindi, lo slittamento del momento perfezionativo opera solo per il destinatario della notifica, che pertanto non è costretto a presidiare la propria casella di posta anche dopo le 21.

Cenni normativi e precedenti giurisprudenziali

In base all’articolo 147 cpc, “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

Come disposto dall’articolo 16-septies del Dl 179/2012, detto articolo 147 “si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Tali disposizioni di legge, che riguardano il processo civile, trovano verosimilmente applicazione anche nel contenzioso tributario, disciplinato dal Dlgs 546/1992 e, per quanto non disposto dalle norme del decreto e compatibilmente con le stesse, dalle disposizioni del codice di procedura civile.

In particolare, con riguardo alla materia delle notifiche, l’articolo 16, comma 2, del Dlgs 546/1992, richiama in linea generale le disposizioni previste dagli articoli 137 e seguenti del cpc (con le eccezioni previste dall’articolo 17), tra cui il 147, la cui applicazione è estesa alle notifiche telematiche dall’articolo 16-septies del Dl 179/2012 (obbligatorie dal 1° luglio 2019 nel processo tributario), che sembra esprima principi compatibili con la disciplina processuale tributaria.

Ai fini del computo dei termini processuali, in base all’articolo 8, comma 1, Dm 163/2013, anche in materia tributaria opera, pure con riguardo alle notifiche effettuate con modalità telematiche, il principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, per cui ogni notifica effettuata tramite Pec si considera andata a buon fine:

  • per il mittente, alla data in cui la notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione
  • per il destinatario, alla data in cui la notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec (data riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore della casella Pec del destinatario).

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8886/2016, ha però stabilito che, con riferimento all’articolo 16-septies del Dl 179/2012, non opera il principio di scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario, per cui il differimento alle 7 del giorno successivo della notifica eseguita dopo le 21 trova applicazione sia per il notificante, che per il destinatario (cfrCassazione, nn. 21915/2017 e 28864/2018).

La Corte ha motivato la propria decisione ritenendo che, in caso di notifiche via Pec, l’intera attività notificatoria avviene sotto diretto controllo del notificante (non essendo affidata a un terzo, come per le notifiche tradizionali), che sceglie di compiere l’attività quando il margine di tempo a sua disposizione si è consumato.

A questo link potete leggere una panoramica sul diritto alla ricevuta dei documenti presentati alla pubblica amministrazione.

L’ordinanza di rimessione

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16-septies citato, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto:

  • estende a un’ipotesi nuova (notifiche Pec) una norma immaginata per fattispecie eterogenee (notifiche cartacee) “…non riuscendo concretamente a esplicare la propria effettività, in quanto il bene giuridico che si prefigge di proteggere – in fatto – viene comunque inevitabilmente leso ogni giorno”, dal momento che “…la semplice estensione del limite orario previsto dall’art. 147, c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario, con il disturbo che ne consegue
  • pone un limite al diritto di difesa del notificante, differendo il perfezionamento della notifica telematica alle 7 del giorno successivo, quando la ricevuta di accettazione è generata dopo le 21, poiché “quest’ultimo…trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero. Questa limitazione al diritto di difesa della parte è tanto più irragionevole se si considera che, invece, non c’è disparità di trattamento nel caso in cui l’appellante non si trovi a notificare l’ultimo giorno utile ma quello precedente”.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con la sentenza del 9 aprile 2019, n. 75, chiarisce preliminarmente che il differimento alle 7 del giorno successivo del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo Pec dopo le 21, è stato introdotto al fine di salvaguardare il diritto al riposo del destinatario nella fascia oraria dalle 21 alle 24 in cui, diversamente, sarebbe stato costretto a presidiare costantemente la propria casella di posta elettronica certificata.

Ciò non giustifica, però, lo slittamento degli effetti della notifica anche per il mittente, cui viene preclusa la possibilità di avvalersi per intero del termine utile per approntare la propria difesa – che, per le impugnazioni, in base all’articolo 155 cpc, va computato “a giorni” e quindi scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – benché il mezzo tecnologico consenta di effettuare la notifica fino alle 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna).

La Corte mette in rilievo l’irrazionalità dell’articolo 16-septies, laddove non coglie la diversità tra il sistema telematico e quello tradizionale di notificazione, che, a differenza del primo, si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”.

Come anticipato, il notificante subirebbe, quindi, un irragionevole pregiudizio al pieno esercizio del proprio diritto di difesa, non potendo fare affidamento nelle piene potenzialità del sistema tecnologico che, a differenza dei meccanismi di notifica tradizionali, è accessibile anche dopo le 21, senza che venga arrecato alcun pregiudizio al destinatario della notificazione.

Sicché, in ragione dell’applicabilità del principio generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alle notifiche telematiche, la Consulta ha stabilito che “l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

Dunque, la Corte ha ritenuto che il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario operi anche con riguardo al differimento dei termini previsto dall’articolo 16-septies e, quindi, ha dichiarato incostituzionale la norma nella sola parte in cui prevede lo slittamento degli effetti della notifica per il notificante, restando efficace il differimento dei termini in favore del solo destinatario, che quindi non è costretto a presidiare la propria casella di posta anche dopo le 21.