unioni-di-comuni-non-entrano-bilancio-consolidatoUnioni di Comuni: non entrano nel Bilancio Consolidato? Ecco i chiarimenti della Commissione Arconet sull’argomento.


Unioni di Comuni: non entrano nel Bilancio Consolidato? La Commissione Arconet, nella seduta dello scorso 17 luglio, in risposta ad un quesito presentato dal Comune di Forlì e sulla base del sostegno dell’Anci, ha chiarito che le Unioni di Comuni non sono enti strumentali, e pertanto non devono essere incluse nel bilancio consolidato.

Per una guida completa al Bilancio Consolidato degli Enti Locali potete consultare questo link.

Unioni di Comuni, non entrano nel Bilancio Consolidato: perché?

Arconet ha ribadito che le Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n.267 del 18 agosto del 2000, sono enti locali e come tali sono tenute agli obblighi previsti dall’armonizzazione contabile, mentre non possono considerarsi enti strumentali ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011.

Pertanto, le Unioni di Comuni devono redigere il bilancio consolidato con riferimento alle proprie eventuali partecipazioni. Ma non devono essere incluse del bilancio consolidato dei rispettivi Comuni.

Sempre in materia di bilancio consolidato, si ribadisce, come già evidenziato nella nota Ifel dello scorso 9 agosto che le ex Ipab non rientrano nel bilancio consolidato quando il Comune nomina soltanto gli amministratori. In quanto la sola nomina non può configurarsi come controllo pubblico.

Le fondazioni Ex IPAB

In risposta ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet ha evidenziato come per le ex Ipab la sola nomina degli amministratori da parte del Comune non si configura quale controllo pubblico. E pertanto non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell’ente.

Infatti, per le Fondazioni ex Ipab:

“la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione. Intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza. E non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico.”

Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi).