Trust 3Il regime impositivo ai fini delle imposte dirette non viene in rilievo solo nell’ipotesi in cui il trust produca reddito o distribuisca redditi ai beneficiari, ma anche in una fase precedente, ovverosia nel momento in cui il settlor (disponente) trasferisce i beni in trust.

 

Il trasferimento dei beni nel trust

 

Il trasferimento dei beni dal disponente al trust assume, ai fini delle imposte sui redditi, una rilevanza differenziata in base alla natura del settlor (imprenditore o non imprenditore) e alla tipologia di bene trasferito. Il diverso trattamento fiscale è stato illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 48/E del 6 agosto 2007.

 

Disponente imprenditore che trasferisce beni relativi all’impresa

 

Se il disponente è un imprenditore che trasferisce nel trust beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi ultimi, in quanto destinati a finalità estranee all’impresa, fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore. Ciò comporta, ai fini delle imposte dirette, l’emersione in capo al disponente-imprenditore di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo quanto previsto dal Tuir, nonché l’assoggettamento a Iva in base all’articolo 2, comma 2, n. 5, Dpr 633/1972. Il trasferimento di beni merce determina per il disponente il conseguimento di un ricavo di esercizio (ex articolo 85, comma 2, Tuir) da quantificare in base al criterio del valore normale (articolo 9, comma 3, Tuir). Il trasferimento in trust di beni strumentali o patrimoniali, invece, determina l’emersione di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 Tuir (anche in questo caso il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale).

 

Il trasferimento in trust di un’azienda

 

Se il disponente-imprenditore cede l’intera azienda, fiscalmente non si avrà il realizzo di una plusvalenza, in quanto l’articolo 58 del Tuir prevede che “in caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito, il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa“. Pertanto, nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda in trust, si conserva la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l’azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.

 

Disponente non imprenditore

 

Se il disponente è un soggetto non imprenditore e, quindi, a essere trasferiti in trust sono beni diversi da quelli relativi all’impresa, in assenza di corrispettivo, il trasferimento non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo altrust o al trustee. Per quest’ultimo, in particolare, anche se imprenditore, non si determinano sopravvenienze attive, in quanto i beni trasferiti in trust non si confondono con il patrimonio dell’imprenditore (trustee), ma danno vita a un patrimonio separato.

 

Il trasferimento in trust di titoli partecipativi

 

Nella ipotesi in cui a essere trasferiti in trust siano titoli partecipativi, il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e l’operazione rimane fiscalmente neutra e, quindi, non è soggetta a tassazione. Tuttavia, come precisato dalla circolare 48/E, “tale regime di neutralità non può, tuttavia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’articolo 6 del Dlgs 461/1997; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’articolo 6, comma 6, del citato Dlgs 461/1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte“.

 

La cessione dei beni in trust

 

Nel corso della vita del trust ben può accadere che uno o più beni in trust siano ceduti. In tal caso, il trattamento fiscale della cessione è regolato dalla ordinarie disposizioni che, ai fini delle imposte sui redditi, disciplinano detta operazione. Qualora le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la relativa disciplina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto. Invece, nel caso di cessioni non effettuate nell’esercizio dell’impresa potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali previste dall’articolo 67 Tuir (redditi diversi).