Con la risoluzione 58/E del 20 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione “Tremonti ambientale” (articolo 6, legge 388/2000) in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale e alla cumulabilità della stessa con le agevolazioni previste dai “conti energia”, disciplinati dal ministero dello Sviluppo economico.
In particolare, riguardo al primo quesito, i contribuenti hanno chiesto se è possibile usufruire dello sconto tributario, “ora per allora”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o istanza di rimborso. Per essere ancora più precisi, il chiarimento è stato chiesto dagli operatori che hanno realizzato un impianto fotovoltaico, beneficiando dei particolari incentivi previsti dalla disciplina di settore e, più nello specifico, dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 (“Terzo conto energia”), e che, prudentemente, non hanno cumulato le due agevolazioni.
La “Tremonti ambientale” è rimasta in vigore dal 1° gennaio 2001 e fino agli investimenti effettuati entro il 25 giugno 2012, essendo stata abrogata con il Dl 83/2012. Il beneficio, precisa l’Agenzia, non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le regole di quest’ultime non dispongano diversamente. Di conseguenza, sono le autorità che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se i trattamenti di favore possano “convivere”.
Ed è così anche per gli impianti fotovoltaici per i quali, gli incentivi relativi al “conto energia”, sono disciplinati dal ministero dello Sviluppo Economico, che deve, dunque, pronunciarsi sulla loro associabilità alla “Tremonti ambientale”, anche per quanto concerne eventuali limiti e modalità di applicazione. Riguardo alla soglia di cumulo della detassazione con gli incentivi previsti dal Dm 19 febbraio 2007 (“secondo conto energia”), la norma interpretativa dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (“quinto conto energia”) e i relativi chiarimenti del Mise, hanno, infine, dato l’ok alla cumulabilità dei benefici del “secondo conto energia” con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.
Nel caso in cui l’operatore non ha potuto usufruire del beneficio, non per scelta ma per il perdurare dell’incertezza interpretativa, può, per l’Agenzia, decidere di riapprovare i bilanci relativi agli esercizi di effettuazione di tali investimenti. Né, chiarisce la risoluzione, è prevista la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per la trasmissione al ministero dello Sviluppo economico della comunicazione relativa agli investimenti agevolati, che dovrebbe avvenire entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale.
Rispetto alla possibilità di usufruire dello sconto d’imposta in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, come già chiarito con la risoluzione 132/2010 a proposito della “Tremonti-ter”, l’Agenzia ritiene che la deduzione può essere “riacchiappata” in sede di dichiarazione dei redditi integrativa (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998). Decorsi i termini per l’integrativa, rimane ancora la chance dell’istanza di rimborso (articolo 38, del Dpr 602/1973).
In sostanza, la risoluzione 58/E chiarisce che l’Agenzia delle Entrate non può pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria del “conto energia”. Il contribuente, che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe rischiare di subire la revoca, da parte del Gestore dei servizi energetici, dei benefici previsti dai vari “conti energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure di vantaggio.