Ci sono alcune importanti novità da quest’anno per quanto riguarda i balzelli a tema “ambientale”: scopriamole.
Novità nel mondo dei tributi: da quest’anno ha fine il “matrimonio” tra le componenti della Tassa Rifiuti TARI e TEFA.
Ad illustrare tutte le novità è la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate. Debuttano, quindi, “Tefa”, “Tefn” e “Tefz”.
Scopriamo assieme il significato di tutti questi nuovi acronimi.
Tributi: scissione tra TARI e TEFA
Fino all’anno in corso, infatti, l’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, disponeva che la componente del tributo denominata TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) era riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI).
La novità arriva per l’intervento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020.
Infatti con la norma si dispone che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni. Il tutto si attua mediante gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello.
Queste novità fanno il paio con il Nuovo Metodo tariffario dei Rifiuti: novità (ricordiamo la predisposizione dei PEF e le regole sulla Trasparenza Rifiuti) che inizialmente ha interessato soltanto i grandi Comuni per poi estendersi anche alle Municipalità minori. (Maggiori informazioni a questo link).
Tariffe Rifiuti ARERA: sui Piani Finanziari dei Comuni cosa cambia?
Che cos’è il TEFA?
Pertanto, ha termine l’unione tra TARI e TEFA. Ma cos’è questo Tefa?
Il Tefa, in sostanza, è la scissione della componente relativa all’addizionale regionale già inclusa nella TARI.
Adesso quindi:
- si scorpora dalla Tari versata dai contribuenti con modello di pagamento unitario, con bollettino postale o altri strumenti elettronici
- e si devolve a favore delle province e delle città metropolitane che la utilizzano per salvaguardare l’ambiente.
Il nuovo quadro normativo e l’applicazione dei tributi per anno
Pertanto, ai sensi del nuovo quadro normativo:
- per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA
- poi per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamentedagli importi dovuti a titolo di TARI,utilizzando i nuovi codici tributo
- invece per i periodi precedenti rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.
Il DL Sostegni in Gazzetta proroga PEF 2021 e tariffe TARI al 30 giugno.
I nuovi codici tributo
Pertanto qui entrano in gioco, oltre alla sigla Tefa, anche le altre due: Tefn e Tefz. Queste non sono altro che sigle (dedicate ad interessi e sanzioni usate per la corresponsione: i nuovi codici per il versamento con F24.
La risoluzione odierna n. 5/2021 istituisce infatti i seguenti codici tributo tramite F24 e F24 “enti pubblici”:
- “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”
- “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”
- “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”
La risoluzione n.5/E
A questo link potete consultare il testo completo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it