Il Dlgs 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 2016, la mediazione quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie, secondo le stesse modalità procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i tributi erariali. Rientreranno infatti nell’obbligo di mediazione tutti gli avvisi di accertamento di valore inferiore a 20 mila euro, riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza computare sanzioni e interessi, per cui gli avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare nel complesso somme nettamente superiori.
La nuova disposizione normativa è destinata a creare ai Comuni e ai concessionari della riscossione parecchi problemi procedurali e organizzativi, che si presenteranno peraltro prima di quanto previsto, a fronte delle norme transitorie dettate dall’articolo 12 del Dlgs 156/2015, che ha previsto l’entrata in vigore di tali disposizioni facendo riferimento non agli atti notificati dai Comuni e dai relativi concessionari a decorrere dall’anno nuovo, bensì facendo richiamo a tutti gli atti procedurali che dovranno essere adottati dal 1° gennaio 2016.
Ne consegue che, in tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), il soggetto impositore dovrà riportare nei propri atti non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Si tratta di un duplice binario che gli Enti locali e i relativi concessionari dovranno prevedere nei propri atti (sia di accertamento che di riscossione ordinaria, ma comunque impugnabili davanti alle Commissioni tributarie) notificati dal 3 novembre fino al 31 dicembre 2015 (quindi nel periodo dell’anno in cui Comuni e concessionari locali emettono normalmente la maggior parte dei propri avvisi di accertamento, per evitare la decadenza di annualità d’imposta non recuperabili nell’anno successivo).
La rilevanza della corretta indicazione delle modalità di impugnazione è altresì legata al fatto che la presentazione del ricorso al posto del reclamo (e il conseguente deposito in Commissione tributaria prima del decorso del termine di sospensione di 90 giorni fissato per l’esperimento della procedura di mediazione) comporterebbe l’improcedibilità del ricorso, costringendo quindi le parti ad attivare comunque la procedura di mediazione, a seguito della sospensione del procedimento giudiziario instaurato davanti alla Commissione tributaria, con un ulteriore appesantimento della procedura relativa agli atti notificati dagli enti impositori prima del 31 dicembre 2015, ma impugnati dopo il 1° gennaio 2016.
Le modifiche normative introdotte dal Dlgs 156/2015 non riguardano peraltro solo i termini e la procedura di presentazione del reclamo al posto del ricorso, ma anche il valore entro cui i contribuenti potranno impugnare gli atti impositivi emessi dagli enti locali senza necessariamente essere rappresentati da un difensore abilitato (valore, commisurato alla sola maggiore imposta richiesta dall’ente impositore, senza calcolare sanzioni e interessi, che dal 2016 salirà a 3mila euro, in luogo dell’attuale valore di 2.582,28 euro), per cui, anche sotto questo profilo, appare necessario che gli enti impositori provvedano da subito ad aggiornare le indicazioni riportate nei propri atti impositivi, in conformità a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, per fare in modo che siano conformi alla nuova disciplina che diventerà applicabile dal 2016.