Nella circolare n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono rottamabili tutti i carichi trasmessi a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dalla consegna formale del debito all’Agente della riscossione.
La definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.
Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l’impegno a rinunciare.
Possono presentare tale dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, in base alle precisazioni fornite nel seguito della presente circolare.
Ne deriva l’esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.
Ad esempio, non possono beneficiare degli effetti della definizione agevolata, se i relativi carichi non sono stati affidati entro il 31 dicembre 2016, i destinatari di:
comunicazioni degli esiti dell’attività di liquidazione della dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
comunicazioni a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973.
In sostanza, il debitore può presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall’Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016.
In allegato il documento completo.