Chiarimenti anche sul regime di risparmio amministrato, sui soggetti abilitati e le imposte dovute, con particolare attenzione alle transazioni che si verificano all’estero. Sono deducibili le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line. In caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, i broker esteri non rientrano tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta in Italia. Il contribuente, pertanto, deve dichiarare nel modello Unico i redditi derivanti da quei rapporti.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 71/E dell’1 settembre 2016, in risposta all’interpello di un contribuente che ha subito delle perdite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell’area Ue (Cipro, Londra) sia in aree a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis), attraverso piattaforme on line. L’Agenzia, ribadito quanto già detto nel 2011 per i contratti conclusi sul mercato Forex , ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie – alla luce di quanto chiarito dalla Consob e dalla Commissione europea nel 2012 – vadano inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, soggetti – qualora percepiti da persona fisica non esercente attività d’impresa – a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Per entrambe le fattispecie (operazioni finanziarie sul mercato Forex e opzioni binarie), l’imponibile è rappresentato “dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati” (articolo 68, comma 8, Tuir).
I redditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico – Persone fisiche, dove andrà autoliquidata l’eventuale imposta dovuta.
Se dal quadro RT risulta un’eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.
Risparmio amministrato
L’Agenzia chiarisce anche quali sono i soggetti abilitati nel nostro Paese a “soddisfare” l’opzione per il regime di risparmio amministrato esercitata dal contribuente. La scelta può essere espressa solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia (ovvero presso stabili organizzazioni in Italia degli stessi soggetti non residenti), Poste italiane e agenti di cambio. Per i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, l’opzione può essere esercitata a patto che i predetti soggetti intervengano come intermediari professionali o controparti.
L’adozione del regime di risparmio amministrato comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26% da parte degli intermediari abilitati, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a inserire i redditi diversi di natura finanziaria nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se il contribuente si avvale di broker esteri (che non possono agire come sostituti d’imposta in Italia), i redditi vanno dichiarati nel quadro RT, sezione II, righi da RT21 a RT30. Il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze deve essere effettuato sulla base delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che vanno conservate per un eventuale riscontro da parte dall’amministrazione finanziaria.
Inoltre, i rapporti detenuti con i broker esteri, rientrando tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati fuori del territorio dello Stato, devono essere:
- evidenziati nel quadro RW, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia
- assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).