tobin_tax_Nuovi accordi all’origine dell’aggiornamento della lista, che può essere modificata dall’Agenzia delle Entrate in caso di entrata in vigore o cessazione di patti conclusi con l’Italia. Diminuisce il numero degli Stati o territori con cui l’Italia non ha accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ovvero per l’individuazione dei soggetti tenuti all’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio conosciuta come “Tobin tax” (articolo 1, comma 491, legge 228/2012).

 

Di riflesso, si allunga la lista delle nazioni con le quali sono in vigore intese di interscambio.

 

L’elenco aggiornato è nel provvedimento del 30 maggio 2016, che prevede 36 presenze, cinque in più rispetto al precedente contenuto nel provvedimento del 1° marzo 2013, come integrato dal successivo del 29 marzo. Le new entry (ufficialmente in lista dal 1° gennaio 2016) sono: Liechtenstein, Corea del Sud, Russia, Mauritius e San Marino. L’individuazione degli Stati non aperti al dialogo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è prevista dall’articolo 19, comma 4, del decreto Mef 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo del 18 marzo dello stesso anno.

 

In particolare, i nuovi ingressi sono conseguenti, per il Liechtenstein, all’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/Ce in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti, mentre, per gli altri quattro Paesi, il biglietto d’ingresso è arrivato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni e per prevenire frodi fiscali, firmate con l’Italia.