La sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto, vale anche per la procedura di reclamo – mediazione tributaria?
Lorenzo M.
La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche nel contenzioso tributario ed è esteso alla fase di reclamo – mediazione. La normativa in materia, infatti, nel prevedere l’improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura, dispone che alla stessa si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs 546/1992).