Le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta (tax credit) destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Con la circolare n. 1/E firmata dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.
Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.
Chi può richiedere il tax credit manifesti pubblicitari: le istruzioni
Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 risulti effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta si prende in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Come calcolare il canone da comunicare
La circolare dell’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.
Se il versamento risulta effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
- oppure in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone risulta versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- e infine in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato si divide per 12 e moltiplicato per 6.
Ammontare del credito d’imposta e utilizzo
Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia.
Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile risulta
- pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione
- e moltiplicato per la percentuale resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato entro il 21 marzo 2022.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Il testo completo della Circolare
A questo link il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it