Il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, se è rispettato il criterio della connessione all’attività agricola. Con l’articolata risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate osserva che per rientrare nel regime di tassazione forfetaria (articolo 22, Dl 66/2014) restano validi i paletti fissati dalla circolare n. 32/2009, dove sono individuati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica.
Nessun contrordine si legge, dunque, nella sentenza n. 66/2015 della Corte costituzionale, dove i giudici, rimanendo nell’ambito della norma che individua in termini generali la categoria delle attività connesse (cioè quelle “… esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)” – articolo n. 2135, del codice civile) e sorvolando gli eventuali limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore, hanno statuito che sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego”. In sostanza, l’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve “snaturare” la vocazione agricola del fondo.
La norma che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, vale a dire il richiamato articolo 22, del Dl 66/2014, ha stabilito l’automatismo della tassazione forfetaria, per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kw, sarà considerata reddito d’impresa. Nel frattempo, con il comma 1-bis dello stesso articolo 22, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno.
Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Infine, l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.