tassa-rifiuti-detenutiTassa sui Rifiuti: i detenuti, non usufruendo di questo tipo di servizio, sono esentati dal pagamento. La decisione arriva dalla CTP di Treviso.


Il contribuente detenuto in carcere non paga le tasse sui rifiuti perché non ha usufruito di alcun servizio. A stabilirlo è la Ctp di Treviso con la sentenza dell’8 maggio 2018, n. 173.

 

La Commissione ritiene che non sussista alcuna violazione dell’art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per l’improcedibilità del ricorso non avendo parte ricorrente instaurato, prima del decorso dei novanta giorni necessario, l’espletamento della procedura di mediazione, in considerazione, non solo della soggettività del ricorrente, ma anche dal fatto che l’eventuale instaurazione, si ha motivo di credere, non avrebbe raggiunto alcunché stante le posizioni assunte dalle parti resistenti ( Ente impositore ed Agenti della Riscossione).

 

Piuttosto, giova qui evidenziare la pacifica circostanza che il ricorrente dal 1999 al 2015 era in carcere per scontare la pena inflittagli, con l’espulsione dall’Italia, il che significa certamente l’interdizione dello stesso dai diritti e doveri verso la società e, anche se non ci riguarda nel caso in esame, verso la famiglia.

 

Nel corso della detenzione in carcere era anche soggetto alle spese per il mantenimento carcerario.

 

Ebbene, posto che il ricorrente, fino alla seconda metà del 2015, non esisteva più in Italia per Legge, o almeno in termini di diritti e doveri in uno Stato di diritto, stante la causa di forza maggiore, lo Stato non dovrebbe pretendere anche il pagamento di tasse e tributi riguardante servizi dei quali il ricorrente, interdetto da ogni qualsivoglia incarico, non ha potuto usufruire come persona fisica ( tassa sui rifiuti). Né, agli atti, è dimostrata l’occupazione dei familiari nel luogo ove in precedenza al 1999 abitava il detenuto.

 

Ritiene dunque la Commissione che sicuramente il ricorrente negli anni considerati non possa aver usufruito del servizio di smaltimento rifiuti con riferimento all’immobile di cui trattasi, essendo egli in quel periodo detenuto in carcere.

 

In allegato il testo della Sentenza della CTP.