L’esenzione dal pagamento della Tasi si estenderà anche agli immobili dei pensionati italiani residenti all’estero e negli altri casi in cui opera l’assimilazione. L’estensione ai fini Tasi delle assimilazioni all’abitazione principale previste dalla legislazione vigente in materia di Imu produrrà, per diverse categorie di contribuenti, alcuni effetti positivi da non sottovalutare. La legge di stabilità, infatti, dispone dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Resteranno assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.
Perderanno la Tasi però anche un’ampia schiera di immobili che attualmente godevano dell’assimilazione all’abitazione principale solo ai fini Imu. In particolare da quest’anno non pagheranno più la Tasi l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Anche gli immobili dei soci di cooperative, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia non pagheranno l’imposta.
Oltre a queste assimilazioni, che valgono ex lege, altre possono essere deliberate dai comuni come, ad esempio, quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile gode dell’esenzione. In ogni caso da quest’anno non opera più l’assimilazione dell’immobile dato in comodato ai figli a prescindere da quanto il Comune avesse stabilito lo scorso anno. L’abitazione concessa in Comodato sarà soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’unico sconto che potrà applicarsi, ove siano rispettate tutte le condizioni, è la riduzione della base imponibile del 50%.
Dalla Tasi saranno esentati anche gli inquilini e i comodatari che abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile occupato. Da notare tuttavia che la cancellazione della quota inquilini non si scarica sul possessore, che continuerà a pagare la sua parte di TASI sulla base del regolamento comunale relativo all’anno 2015 (oscilla dal 70 al 90% in base alle scelte dei Comuni; in caso di silenzio locale la quota è fissa al 90 per cento).
Tra le altre novità da segnalare c’è una particolare agevolazione sulla TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Tali immobili (cd. beni-merce) fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquotaridotta allo 0,1 per cento anche se i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Questa agevolazione si aggiunge all’esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-bis del D.L. n. 201 del 2011).
Salve, il mio caso pare diverso. Possiedo un solo immobile in comodato d’uso ai miei figli nel loro comune di residenza, mentre io risiedo altrove in una casa non di mia proprietà. Qual è la mia situazione riguardo la Tasi? Grazie e cordiali saluti