Il Consiglio federale elvetico si appresta a emanare un’ordinanza che dia attuazione alle modifiche che il Parlamento ha legiferato in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in adeguamento ai nuovi standard internazionali pubblicati nel 2012 dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
In particolare l’ordinanza, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2016, introduce nuovi obblighi di diligenza e di comunicazione per i commercianti che nell’ambito della loro attività ricevono denaro in contanti per un importo superiore a 100mila franchi.
I punti principali dell’ordinanza – La nuova ordinanza del Consiglio Federale si compone di tre articoli. Il primo, intitolato “Disposizioni generali”, disciplina l’oggetto e il campo di applicazione delle disposizioni, che riguardano gli intermediari finanziari – le cui relative norme riprendono disposizioni già esistenti – ed i commercianti, che per la prima volta sono interessati da una regolamentazionead hoc. Il secondo capitolo è dedicato specificamente agli intermediari finanziari e ne disciplina l’attività, mentre il terzo attiene i commercianti e contiene le indicazioni relative agli obblighi di diligenza e di comunicazione in caso di transazioni in contanti per importi superiori a 100mila franchi.
Le disposizioni riguardanti i commercianti – I nuovi obblighi di diligenza e comunicazione dei commercianti, che rivestono carattere di assoluta novità nel panorama giuridico svizzero, si ispirano a quelli già previsti per gli intermediari finanziari che svolgono un’attività comparabile, soprattutto per quel che riguarda le operazioni “di cassa”. La nozione di “commerciante” include tutti quei soggetti che, in nome e per conto proprio, svolgono a titolo professionale attività di compravendita di beni, anche nel caso di attività commerciale svolta a titolo accessorio. Sono ricompresi nella definizione anche coloro i quali vendono in nome proprio ma per conto di terzi, quali i banditori e le case d’asta nonché tutti le persone incaricate dal venditore del bene di effettuare la vendita.
In linea generale, i commercianti sono soggetti distinti dagli intermediari finanziari, a meno che non trattino in commercio di biglietti di banca, monete e metalli preziosi.
Gli obblighi di identificazione del compratore in caso di compravendite in contanti – All’atto della compravendita, che coincide con il momento di conclusione del contratto, il commerciante deve identificare la persona che acquista la titolarità del bene venduto, rilevando il nome, cognome, indirizzo, data di nascita e cittadinanza. Nel caso in cui il prezzo di cessione sia superiore a 100mila franchi e la vendita effettuata in contanti, l’identificazione deve avvenire mediante un documento rilasciato da un’autorità, che deve essere richiesto al compratore, fotocopiato e vistato per presa visione e la copia conservata a cura del commerciante. La legge prevede l’obbligo di identificare, altresì, l’avente diritto economico dei beni acquistati in contante. In altre parole, i commercianti saranno obbligati a capire per conto di quale soggetto viene acquistato il bene oggetto di cessione e, in caso di avente economicamente diritto diverso dal compratore, devono emergere i dati della persona a cui appartiene il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento.
Gli obblighi di comunicazione – Nell’ipotesi in cui i commercianti ricevano un prezzo in contanti superiore a 100mila franchi devono ottemperare, al verificarsi di determinate condizioni, agli obblighi di comunicazione al competente Ufficio di comunicazione svizzero. L’obbligo sussiste se, sulla base degli accertamenti svolti, il commerciante ha un fondato sospetto, avvalorato da indizi ed elementi concreti, che il denaro utilizzato per l’operazione provenga da un reato. Ai fini della comunicazione non è necessario che il commerciante abbia cognizione specifica del reato da cui si presume derivino i contanti utilizzati per l’acquisto, anche se nella comunicazione deve essere indicato il reato a cui si riferiscono i propri sospetti. L’ordinanza non vieta espressamente al commerciante di eseguire l’operazione nonostante l’esistenza di un sospetto fondato, ma lo espone al rischio di essere imputato per il reato di riciclaggio di denaro, che punisce chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali, con la consapevolezza che provengono da un crimine.