litisconsorzio favoltativo sentenzaLa nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica in luogo della modalità cartacea.

 

 


 

Successione e Volture Catastali: la nuova dichiarazione. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio (dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017) in cui il contribuente potrà presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando la precedente modulistica cartacea (modello 4).

 

Presentazione della dichiarazione di successione e competenza territoriale dell’ufficio

 

L’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione nonché la sua trasmissione in via telematica sono riservati:

 

 

  • a dichiarazioni relative a successioni aperte dopo il 2 ottobre 2006
  • a dichiarazioni sostitutive delle dichiarazioni di successione presentate utilizzando il nuovo modello.

 

 

Pertanto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006, deve essere utilizzato il precedente modello cartaceo. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il modello 4, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

 

Ad ausilio dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un software gratuito che permette la compilazione del nuovo modello, il calcolo e il pagamento delle imposte dovute in autoliquidazione, nonché la realizzazione e stampa del file della dichiarazione, da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia. La presentazione telematica può essere effettuata direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario (soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998).

 

Resta ferma la possibilità per il contribuente di recarsi all’ufficio territoriale competente (presso la cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza nota in Italia) per il successivo inoltro telematico. In questo caso, il contribuente dovrà utilizzare il software di compilazione per predisporre e stampare la dichiarazione, prima di recarsi all’ufficio territoriale per la trasmissione telematica della stessa. Egli potrà, quindi, decidere se effettuare il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione con addebito sul proprio conto oppure tramite modello F24; in ogni caso, la dichiarazione potrà essere inviata e, quindi, presentata solo dopo l’avvenuto pagamento.

 

A differenza del “vecchio” modello 4, per effettuare eventuali integrazioni o modifiche di una dichiarazione precedentemente inviata con il nuovo modello dichiarativo, è prevista solo la sostituzione integrale della stessa (dichiarazione sostitutiva); pertanto, devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.

 

In via eccezionale, la presentazione cartacea del nuovo modello di dichiarazione all’ufficio territoriale competente è consentita, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello si considera inviato il giorno in cui viene consegnato all’ufficio postale.

 

Nuove sono alcune delle regole per la determinazione della competenza territoriale dell’ufficio, dettate dalla differente modalità di presentazione della nuova dichiarazione, che da cartacea diventa telematica.

 

Il provvedimento 27 dicembre 2016 modifica in parte quanto previsto nel precedente provvedimento 24 dicembre 2008, incardinando la competenza alla lavorazione della dichiarazione presso l’ufficio nella cui circoscrizione ricade l’ultima residenza nota in Italia del de cuius, in luogo di uno degli uffici della direzione provinciale competente.

 

L’attribuzione della competenza sarà “trasparente” per il contribuente in quanto, con l’invio telematico, la dichiarazione verrà assegnata all’ufficio territoriale in base ai dati della residenza contenuti in Anagrafe tributaria.

 

In altre ipotesi, le regole di determinazione della competenza rimangono inalterate, per cui:

 

 

  • se il defunto risiedeva all’estero o nel caso non fosse nota la sua residenza ed egli non aveva mai risieduto in Italia, la competenza è dell’ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino della direzione provinciale II di Roma
  • se il defunto risiedeva in Italia prima di risiedere all’estero, è competente l’ufficio dell’ultima residenza nota in Italia.

 

 

Durante il periodo transitorio in cui è possibile presentare una dichiarazione di successione utilizzando sia il “vecchio” modello 4 (approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1992) sia il nuovo modello telematico, verranno applicate le suddette regole di determinazione della competenza. Viceversa, per le dichiarazioni integrative, modificative o sostitutive di una dichiarazione già presentata con il modello 4, l’ufficio territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione.

 

Presentazione della domanda di voltura catastale e competenza territoriale dell’ufficio

 

Con il nuovo modello telematico, che già dal nome fa intuire una sua duplice funzione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione viene presentata anche la domanda di volture in catasto degli eventuali immobili in essa dichiarati; di default, quindi, il dichiarante richiede che le volture vengano effettuate in automatico, qualora possibile. Bisogna, infatti, evidenziare che, nel caso di immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (sistema tavolare), per quelli gravati da “oneri reali”, nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust, la dichiarazione di successione non consente di eseguire la voltura catastale in via automatica, i cui adempimenti continuano a essere svolti presso i competenti uffici.

 

Tuttavia, viene data facoltà al dichiarante di non avvalersi della voltura automatica, barrando una specifica casella presente sul frontespizio e sottoscrivendo un apposito riquadro. Pertanto, in tutti i casi in cui non si proceda alla voltura automatica, la domanda di volture dovrà essere presentata all’ufficio competente o spedita per posta, tramite raccomandata, o tramite Pec, con allegata la seconda ricevuta telematica (in cui sono riportati gli estremi e la data di registrazione della dichiarazione presentata), unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

 

La presentazione della domanda di volture deve essere effettuata, sui tradizionali supporti (cartacei o informatici), entro 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione; la sua mancata presentazione darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del Dpr 650/1972. In questo caso, il pagamento dei tributi dovuti per la voltura va effettuato, al momento della presentazione della domanda, direttamente agli uffici che eseguono l’adempimento (è competente ciascun ufficio provinciale – Territorio nella cui circoscrizione ricadono i beni per i quali è richiesta la voltura).

 

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