innovazioneTramite modello F24 anche il versamento delle imposte di registro e di bollo (e dei relativi eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento) dovute per la registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative (articolo 25, comma 2, Dl 179/2016).

 

L’estensione della modalità di versamento con F24 arriva con provvedimento del 19 luglio 2016 ed è operativa da domani, mercoledì 20 luglio. Il provvedimento precisa, però, che considerati i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi informativi, fino al prossimo 31 luglio sono validi anche i pagamenti effettuati con il vecchio metodo, cioè tramite modello F23, utilizzando i codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

 

Ricordiamo, che gli atti costitutivi delle start up (e le successive modificazioni), in base all’articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, che detta le regole in materia, devono assumere la forma di atto pubblico ovvero sottoscritto con firma elettronica rispettando le modalità previste dal codice dell’Amministrazione digitale, e devono essere redatti utilizzando il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo economico (Dm scorso 17 febbraio 2016). Sempre il Mise ha poi stabilito che la richiesta di registrazione viaggi tramite Pec e attraverso la piattaformastartup.registroimprese.it (Dm 1 luglio 2016).

 

L’entrata in gioco dell’F24 chiama codici tributi ad hoc, che arrivano con la risoluzione 56/E del 19 luglio 2016. Sono cinque:

 

 

  • 1540” (imposta di registro)
  • 1541” (imposta di registro – sanzione da ravvedimento)
  • 1542” (imposta di bollo)
  • 1543” (imposta di bollo – sanzione da ravvedimento)
  • “1544” (interessi da ravvedimento).

 

 

I codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modulo di versamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di stipula degli atti.