nota di letturaPubblichiamo una nota di lettura, con testo di legge a fronte, delle disposizioni di rilievo per la finanza e la fiscalità dei Comuni contenute nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70).

 

L’intera legge è consultabile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

 

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori approfondimenti, a cura di Anci ed Ifel, sulle norme di maggior rilievo, anche ordinamentale, con particolare riguardo alla disciplina del personale e degli acquisti, nonché sul percorso attuativo delle nuove disposizioni.

 

Ad esempio il comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU. Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

 

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

 

– il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

 

– il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

 

– il comodato deve essere registrato.

 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.

 

Il comma 11 abroga l’ art. 9 del d.lgs n.23 del 2011, nella parte in cui prevede (comma 8), che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’IMU nel rispetto del limite dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione allo 0,1 per cento e la facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o deduzioni. La diposizione rappresenta un coordinamento normativo con la potestà, già attribuita alle predette autonomie dall’articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, in base al quale le Province autonome hanno istituito l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU.

 

Il comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

 

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.

 

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

 

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015. Va osservato che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l’esenzione IMU, disposta dall’art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.

 

La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.

 

Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all’invio delle delibere IMU.

 

Per leggere il testo completo della nota di lettura potete consultare il file in allegato.