spesometro-bollette-acquaSpesometro: le bollette dell’acqua sono fatture “a tutti gli effetti”. Per quelle emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva da un Comune che gestisce il servizio idrico sussiste l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 21, Dl 78/2010.


Le “bollette-fatture” relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dal Comune nei confronti di soggetti passivi Iva, devono essere inserite nello spesometro, poiché sono fatture a tutti gli effetti. È questa, in sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018, a seguito di un’istanza di interpello.

 

Il quesito

 

A proporre istanza di interpello è un Comune, che gestisce direttamente il servizio idrico integrato, e provvede, trimestralmente, a emettere “bollette-fatture” nei confronti degli utenti per l’addebito di quanto dovuto per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura. L’istante chiede all’Agenzia se tali “bollette-fatture” vadano inserite nella “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (spesometro – articolo 21, Dl 78/2010).

 

Il parere dell’Agenzia

 

Secondo l’Amministrazione, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (ad esempio, di acqua, gas, energia elettrica) “tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo”.

 

In altri termini, fatture e bollette sono documenti tra loro assimilati e, pertanto, le “bollette-fatture” emesse dal Comune ricadono, in generale, nel perimetro di applicazione dello spesometro.

 

Quanto poi a eventuali esoneri previsti dall’originaria disciplina della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, l’Agenzia sottolinea che, in virtù delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni, l’articolo 21, Dl 78/2010, attualmente vigente, stabilisce che “tutti” i soggetti Iva devono comunicare i dati di “tutte” le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.

 

Tuttavia, il legislatore ha previsto alcune semplificazioni stabilendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (articolo 1-ter, Dl 148/2017).

 

L’Agenzia ricorda, altresì, che la legge di bilancio 2018 ha previsto, dal 2019, l’abrogazione dell’obbligo di invio dello spesometro, sostituito dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (articolo 1, comma 916, legge 205/2017).

 

In conclusione, quindi, l’Amministrazione chiarisce che per le “bollette-fatture” relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dal Comune, sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi Iva, “in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti”.

 

La fotolettura dei contatori per limitare gli errori

 

Un ottimo alleato per limitare gli errori sulle fatture delle bollette dell’acqua è quello dei sistemi di misurazione puntuale delle bollette idriche. In particolare il metodo della fotolettura dei contatori idrici tramite Smartphone che consente di ottenere un’immagine nitida del quadrante del contatore che mostra:

 

  • data e l’ora di lettura,
  • il codice operatore e il codice fiscale
  • o la partita iva dell’utente.

 

Essendo un documento incontestabile dell’avvenuto consumo su quella utenza la relativa tariffa da applicare sarà necessariamente corretta e adeguata al consumo.

 

Un ottimo esempio di un sistema del genere è quello di Metrocubo Smart, soluzione ad hoc creata dalla società Datanet Srl, che consente agli utenti di effettuare l’autolettura del proprio contatore idrico tramite smartphone, assicurandone in tempo reale la visualizzazione all’Ufficio Acquedotto dell’Ente comunale.