La risposta ad un quesito di un ente in materia di bilancio e contabilità a cura del Dottor Andrea Bufarale.
In vista della scadenza dell’esercizio finanziario, e considerato che a gennaio saremo in esercizio provvisorio e varranno i limiti di cui dei dodicesimi di cui all’art. 163 Tuel, siamo a richiedere un vostro parere sulla possibilità di impegnare entro il 31.12.2020, la somma di euro 15.000 per le spese notarili inerenti una procedura di carattere urbanistico in corso a valere su fondi del bilancio 2021.
a cura di Andrea Bufarale
Spese notarili per procedura di carattere urbanistico su fondi del bilancio 2021?
Per rispondere al quesito proposto occorre far riferimento in via principale, oltre all’art. 183 del TUEL, alle previsioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il paragrafo 5.1 riguardante la fase dell’impegno di spesa.
In particolare, il comma 6 dell’art. 183 ammettendo la possibilità di impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso la limita però “esclusivamente al caso di contratti o convenzioni pluriennali ovvero qualora le relative spese siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente”.
Non si ritiene pertanto possibile l’assunzione e registrazione dell’impegno (di parte corrente) nei termini esposti nel quesito, in quanto si verrebbe a determinare un “disallineamento” tra l’anno di assunzione dell’impegno (2020) e l’anno in cui tale spesa viene effettivamente sostenuta (2021), onde la stessa verrebbe ad essere finanziata da risorse correnti dell’esercizio 2021, cosa da ritenere ammissibile esclusivamente per gli impegni pluriennali e nei limiti al riguardo previsti dal paragrafo 5.1, del citato principio contabile n. 4/2 (e ripresi dall’art. 183 comma 6 del Tuel).
Oltretutto, la soluzione prospettata comporterebbe un evidente “aggiramento” della previsione del comma 5 dell’art. 163 del TUEL che prevede il famoso limite “dei dodicesimi” per l’assunzione degli impegni in esercizio provvisorio.
Pertanto l’impegno, se assunto entro l’esercizio, dovrà essere finanziato dal risorse del 2020 (ed imputato a tale esercizio), salvo reimputare lo stesso al 2021 – sussistendone le condizioni – in occasione del riaccertamento ordinario dei residui; in mancanza di risorse nel 2020, detto impegno potrà essere assunto solo nell’esercizio 2021 (a bilancio approvato, se la spesa risulta ivi prevista, ovvero nell’esercizio provvisorio, ma con i limiti più sopra ricordati).
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]