Comuni e spesa per il personale delle Società Controllate: l’approfondimento operativo dell’articolo 19 del Dlgs 175/2016 arriva dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (delibera 80/2017).
Il Sindaco del Comune di Vado Ligure ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in merito all’applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, in base a cui “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.
Il quesito verte sostanzialmente sulla possibilità di interpretare la norma di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel senso di consentire alle società controllate di aumentare la spesa del personale, in conseguenza di nuove assunzioni, in considerazione della loro operatività. E se, pertanto, l’Ente locale controllante debba emanare l’atto di indirizzo considerando la potenziale sfera di operatività della società controllata.
L’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, avrebbe dovuto definire, per ciascuno 7 dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. La valorizzazione di quest’ultimo inciso aveva contribuito alla formazione dell’orientamento in base al quale le società partecipate potevano assumere personale, con aumento della spesa, qualora il settore in cui operavano avesse richiesto (per motivi di concorrenzialità, per l’efficientamento del servizio, ecc.) un aumento o una diversificazione dell’attività.
Di contro, secondo altra giurisprudenza, tale inciso non era sufficiente a sottrarre le società partecipate ai rigidi vincoli alla spesa del personale cui erano sottoposti gli enti locali controllanti. La norma di cui all’art. 19, comma 5, che estende a tutte le società controllate da enti pubblici quanto già disposto, per quelle controllate da enti locali, dall’art. 18, comma 2-bis, già citato, prevede che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.
Non vi è più alcun riferimento al settore in cui ciascuna società opera, ma tale “omissione” non appare sufficiente ad accogliere la tesi restrittiva formatasi sotto la vigenza dell’art. 18, comma 2-bis in quanto il quadro normativo disposto dal d.lgs. n. 175 del 2016, fornisce elementi in favore di una tesi maggiormente elastica con riferimento alle capacità assunzionali delle società partecipate in questione.
In allegato il testo completo della Sentenza.