sospensione-tributi-localiL’articolo 99 del Decreto Agosto ha prorogato il termine previsto dall’articolo 68 dello stesso decreto «Cura Italia» (18/2020), che aveva disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Ma le regole non si applicano a tutto.


Sospensione Tributi Locali? Risposta affermativa, ma le disposizioni non si applicano proprio a tutte le tipologie “contabili”.

Infatti in alcuni casi la sospensione si applica, in altri no: analizziamo le casistiche.

Sospensione Tributi Locali: quando si applica e quando no

Nello specifico, con il nuovo intervento normativo il termine del 31 agosto viene differito al 15 ottobre. 

Tuttavia occorre fare delle precisazioni. Sono sospesi, infatti:

  • i versamenti delle entrate locali
  • nonché le ingiunzioni e le azioni esecutive e cautelari per la loro riscossione coattiva.

Non è sospesa invece l’attività di accertamento. Enti locali e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi.

Va precisato che agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari.

Per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti fino al 15 ottobre. Ex lege, hanno tempo per provvedere al pagamento entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre.

Non subisce alcuna modifica e non è disposta alcuna proroga per l’attività di accertamento. Dall’8 marzo al 31 maggio risultano bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione.

I termini vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione.

Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva a carico degli Enti Locali

Inoltre si aggiunge che da quest’anno gli enti locali sono tenuti a emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto agli accertamenti emanati in passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio 2020.

Questi atti devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata. Il debitore è tenuto a pagare anche gli oneri di riscossione e le spese di notifica.

Comuni, città metropolitane e province non si possono far carico di questi oneri di riscossione, che sono più o meno elevati a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge.

Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3% delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro.

Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre i 60 giorni, l’onere a carico del debitore sale al 6%, con un tetto massimo di 600 euro. Il debitore deve pagare anche le spese di notifica e esecutive.

Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it