Pausa estiva ridotta a partire da quest’anno per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Lo stabilisce l’articolo 16 del Dl 132/2014 che, al comma 1, modifica l’articolo 1 della legge 742/1969, sostituendo le parole “… dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” con le seguenti “… dal 1° al 31 agosto di ciascun anno”, e, al successivo comma 3, ne stabilisce la decorrenza “… dall’anno 2015”.
Passano, quindi, da 46 a 31 i giorni di sospensione dei termini processuali e, di conseguenza, il conteggio dei giorni per: presentare ricorso (60 giorni dalla notifica); costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 per il resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito); depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza); riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).
Il periodo di sospensione non vale, invece, per le notifiche di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.
Come agisce la “vacanza”
La pausa feriale, come detto, si applica, tra l’altro, alle scadenze riguardanti il ricorso contro gli atti impositivi in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, da proporre, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. Se il termine scade tra il 1° e il 31 agosto ovvero tale periodo è compreso nei 60 giorni a disposizione per l’impugnazione, i 31 giorni che intercorrono vanno ad aggiungersi ai 60. Quindi, nel caso di un atto notificato il 7 luglio 2015, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarà il prossimo 6 ottobre, così calcolato: 24 giorni dall’8 al 31 luglio + il periodo feriale + 36 giorni dal 1° settembre al 6 ottobre. Se, invece, la notifica avviene in un giorno “interno” al periodo di sospensione, il conteggio parte dal 1° settembre, portando il termine ultimo di impugnazione dell’atto al 30 ottobre.
Analogamente, se la scadenza per impugnare una sentenza cade nel periodo feriale o tale periodo è compreso nel termine ordinario di impugnazione, devono essere aggiunti i 31 giorni di sospensione, indipendentemente se si tratta di giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 (per i quali il termine lungo per impugnare è di un anno) o dopo quella data (per i quali, invece, il termine lungo è di sei mesi).
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera anche per l’istituto della mediazione, non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma anche – per effetto di una modifica apportata dalla Stabilità 2014 (legge 147/2013) – in riferimento al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione. Pertanto, tale termine, nell’ipotesi di un accertamento notificato il 24 luglio 2015, scadrà il prossimo 23 ottobre.