istat_societa_partecipateGli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro. Lo afferma la sezione Lombardia della Corte dei conti con la delibera n. 256/2017.


L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “forme di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

 

Si tratta di stabilire, in particolare, se il Comune possa evitare di accollarsi gli oneri per i permessi retribuiti dei componenti i propri organi politici che siano dipendenti di una società per azioni a totale capitale pubblico (nel caso di specie operante in affidamento diretto in house per la gestione del servizio idrico integrato) in ragione della pretesa riconducibilità della stessa alla categoria degli enti pubblici per i quali non sussiste l’obbligo di rimborso.

 

Deve ritenersi decisiva, a prescindere da ogni disquisizione generale sulla natura sostanziale di tali soggetti, la qualificazione formale, ossia la costituzione in forma societaria con connessa distinzione soggettiva tra società e soci così come la separazione dei rispettivi patrimoni (che esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale determini automaticamente l’acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società). Di converso, come è già stato rilevato, per escludere l’applicazione dell’art. 80, in conformità alla ratio dianzi esposta ed alla luce dei vigenti principi costituzionali di finanza pubblica, non sembra assumere significato il possesso di requisiti, indicati da altre norme specifiche e ad altri fini, quali indici di assimilazione di talune società partecipate a pubbliche amministrazioni, come l’inclusione della società interessata nell’ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica), che non snatura le caratteristiche di autonomia organizzativa e finanziaria, ma rileva unicamente sul diverso piano dell’omogenea costruzione dei macro aggregati di finanza pubblica.

 

L’orientamento sopra esposto trova conferma anche nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all’art. 1, comma 3, stabilisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Alla luce delle predette considerazioni si deve quindi affermare che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 80 del TUEL.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.