Il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione Centrale della Finanza Locale, ha emanato un nuovo Decreto che introduce la sesta integrazione all’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, valido dal 1° gennaio di quest’anno.


Si ricorda che i compiti dei revisori dei conti degli Enti Locali solo limitatamente hanno ormai una connotazione contabile. Infatti sono ora indirizzati principalmente verso l’ampia collaborazione con l’attività del consiglio comunale, rispetto al quale la loro funzione si attesta di volta in volta:

  • ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile;
  • controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi;
  • indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario;
  • vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità.

Scopriamo dunque quali sono le novità all’interno di quest’ultima integrazione.

La sesta integrazione all’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali

L’integrazione si basa sull’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

Questa normativa prevede che, dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti locali vengano scelti tramite estrazione da un elenco apposito.

In questo elenco possono essere inseriti, su richiesta, professionisti iscritti nel registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il sorteggio

La procedura di sorteggio consente l’estrazione dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare, dall’articolazione regionale dell’elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali.

Per l’inserimento è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e aver conseguito almeno 10 crediti in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali.

In merito ai soggetti già iscritti, la domanda di mantenimento si esaurisce attestando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi obbligatori.

Per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti tramite il sorteggio dei revisori degli enti locali, con annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi di cui uno è il designato per la nomina di revisore mentre gli altri subentrano nell’eventualità di rinuncia o impedimento del primo.

Controlli e veridicità delle dichiarazioni

Hanno avuto luogo ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei revisori. Le verifiche tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2023 hanno rilevato che alcuni revisori non avevano i crediti formativi richiesti, portando alla loro cancellazione dall’Elenco. Altri revisori risultano cancellati per mancanza di documentazione adeguata. Queste cancellazioni impediscono ai revisori coinvolti di accettare o proseguire incarichi nel 2024.

Sono state verificate e rettificate alcune autocertificazioni relative agli incarichi triennali negli enti locali per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’Elenco. Inoltre, una domanda di iscrizione è stata accettata dopo verifiche supplementari. Richieste di cancellazione volontaria e aggiornamento dei dati sono state accolte, a patto che non influenzassero i requisiti dichiarati al momento della domanda.

Il testo del decreto

Qui il documento completo.