servizi liquidazione sinistriLa domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Amministrazione finanziaria polacca ad una società, soggetto passivo Iva, in ordine ad una istanza di interpello da questa presentata relativa all’esenzione Iva dei servizi di liquidazione dei sinistri forniti dalla società in nome e per conto di una impresa di assicurazione. Difatti, tale società effettua in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, sulla base di un contratto concluso con quest’ultima, l’insieme dei servizi relativi alla liquidazione dei sinistri e riceve un corrispettivo forfettario, in funzione dello specifico tipo di sinistro.

 

L’istanza di interpello presentata dalla società

 

La società in questione non è né impresa di assicurazione, né un mediatore, né un intermediario di assicurazione. La stessa  ha presentato al ministero delle Finanze un’istanza di interpello, al fine di conoscere se i servizi di liquidazione di sinistri da essa forniti siano esenti da Iva. Il soggetto istante ritiene che le operazioni che essa svolge, effettuate in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, sulla base di un mandato, costituiscono operazioni di assicurazione ai sensi del diritto polacco. Esse formerebbero un insieme distinto, interamente legato all’attività di tale impresa di assicurazione e per la stessa indispensabile, che non perseguirebbe una finalità a sé stante. La società ritiene che tali operazioni costituiscano una prestazione di servizi unica di natura complessa, la quale deve essere integralmente esentata.

 

La replica del ministero delle Finanze 

 

Con parere reso in risposta all’interpello presentato, il ministero delle Finanze polacco ha confermato soltanto in parte la soluzione interpretativa prospettata dalla società. In tal senso ha ritenuto che una specifica categoria di operazioni, vale a dire la gestione nel merito della liquidazione dei sinistri, che include l’analisi della documentazione pertinente e la decisione relativa alla copertura del sinistro, costituisca un’operazione di assicurazione e che tutte le altre operazioni effettuate dalla società, benché legate alla liquidazione dei sinistri, non costituiscano operazioni di assicurazione. Pertanto, le stesse non beneficerebbero dell’esenzione, poiché rappresentano operazioni di carattere tecnico e amministrativo e possono essere effettuate nell’ambito di attività diverse dalle operazioni di assicurazione.

 

Il ricorso alla Corte di giustizia Ue

 

La questione è quindi approdata nella apposita sede giurisdizionale; il giudice investito della questione ha pertanto sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione: se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che servizi prestati a favore di un’impresa di assicurazioni, in nome e per conto della stessa, da parte di un soggetto terzo non vincolato all’assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrino nell’esenzione prevista da tale disposizione.

 

Le valutazioni della Corte UE

 

Preliminarmente, si fa presente che, in base all’articolo 135, paragrafo 1) lett. a) della direttiva Iva“Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”. Al fine di rispondere alla questione sollevata, la Corte UE intende accertare se un’attività di liquidazione di sinistri, come quella esercitata dalla società, consista nella realizzazione di“operazioni di assicurazione” o si configuri come “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva. Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione, esse sono caratterizzate, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto.

 

La nozione di “operazioni di assicurazione”

 

La Corte UE ha precisato che l’espressione “operazioni di assicurazione” non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, abbastanza ampia da comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato. Tuttavia, tali operazioni implicano, per loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato. Orbene, nel caso di specie, un prestatore di servizi quale la società in questione  non si è impegnata nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non è in alcun modo vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale. Da ciò deriva che, benché il servizio di liquidazione di sinistri costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, occorre constatare che tale servizio, peraltro fornito all’assicuratore, non può configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva.

 

I precedenti di giurisprudenza

 

La Corte ha inoltre già precisato, in una sentenza relativa a istituti finanziari, che se i servizi forniti, globalmente considerati, nella fattispecie taluni servizi informatici, formano un insieme distinto e svolgono le funzioni specifiche ed essenziali dei servizi finanziari descritti all’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva Iva, essi beneficiano dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, l’analogia con i servizi finanziari non può essere accolta in materia di operazioni di assicurazione, evidenziando la Corte Ue la diversità testuale tra l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, che riguarda solo le operazioni di assicurazione propriamente dette, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che riguarda le operazioni “relative” a determinate operazioni bancarie.

 

La verifica sulle prestazioni di servizi

 

Occorre verificare, inoltre, se le prestazioni di servizi costituiscano “prestazioni di servizi relative a (…) operazioni di assicurazione, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” e possano, a tale titolo, essere esentate.
Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di “prestazioni di servizi relative a (…) operazioni di assicurazione”, si ritiene, che il termine “relative” sia abbastanza ampio da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione di sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di tali operazioni. Per quanto attiene d’altra parte alla condizione secondo la quale le prestazioni in questione devono essere “effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, occorre verificare se l’attività di un prestatore di servizi quale quella svolta dalla società, che consiste nel liquidare sinistri in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, possa essere considerata effettuata da tali mediatori o intermediari. A tale riguardo, la circostanza che la società non possieda la qualifica di mediatore o intermediario di assicurazione non è determinante. La qualifica formale di tale società, infatti, non può essere sufficiente per determinare se la sua attività rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione. Come già precisato dalla Corte, occorre esaminare il contenuto stesso delle attività in questione.

 

Le due condizioni sine qua non

 

Ai fini di tale esame sono richieste due condizioni. In primo luogo, il prestatore dev’essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato. Tale rapporto può essere unicamente indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario. In secondo luogo, la sua attività deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione con l’assicuratore. La prima di tali condizioni è soddisfatta dalla società. Essa intrattiene infatti rapporti diretti con l’impresa di assicurazione, esercitando la propria attività in nome e per conto di quest’ultima, e rapporti indiretti con l’assicurato, nell’ambito dell’esame e della gestione dei sinistri.

 

Invece, con riferimento alla seconda di dette condizioni, relativa alle prestazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione o dai loro subappaltatori, queste ultime devono essere connesse alla natura stessa del mestiere di mediatore o di intermediario di assicurazione, il quale consiste nella ricerca di clienti e nel mettere questi ultimi in relazione con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione. L’attività che consiste nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Da ciò deriva che una tale attività non rientra tra le prestazioni “effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva. I servizi di liquidazione di sinistri forniti da un prestatore di servizi come la società in questione  si deve ritenere configurino non prestazioni di servizi effettuate da un intermediario di assicurazione, bensì un frazionamento delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione.

 

Le conclusioni degli eurogiudici

 

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
Data della sentenza

 

17 marzo 2016

 

Numero della causa

 

C-40/2015

 

Nome delle parti

 

 

  • Minister Finansow

 

 

contro

 

 

  • Aspiro SA