Scontrino Elettronico 2019: il nuovo servizio informatico può essere utilizzato su tutti i dispositivi telematici e la circolare n. 15/2019 dell’Agenzia delle Entrate spiega le nuove tempistiche previste dalla recente normativa.
Scontrino Elettronico 2019. Disponibile, da oggi, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gratuitamente, la procedura web che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre del documento commerciale da rilasciare al cliente.
In soffitta, quindi, per chi vuole, il registratore di cassa telematico che, dal 2017, svolge la stessa funzione.
Con l’occasione, la circolare n. 15 del 29 giugno 2019 chiarisce che dal 1° luglio i soggetti Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate“, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale e che i dati in esso indicati dovranno essere memorizzati e trasmessi telematicamente alle Entrate.
L’adempimento diventa obbligatorio per tutti i soggetti Iva dal 1° gennaio 2020 (articolo 17 del decreto legge n. 119/2018).
L’articolo 12-quinquies del decreto crescita (Dl n. 34/2019), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Più opzioni per l’accesso
La procedura web è raggiungibile dal portale Fatture e Corrispettivi, nella specifica area “Corrispettivi”. Utilizzando le credenziali Spid oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Il nuovo servizio è utilizzabile, oltre che dal pc, anche su tablet e smartphone, connessi in rete, poiché la procedura è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo in uso.
Pochi click e il gioco è fatto
Il sistema messo a punto è molto semplice: in pratica è come compilare una ricevuta fiscale.
Una volta entrati nell’applicazione non resta che controllare ed eventualmente modificare i dati precompilati identificativi dell’operatore che effettua la cessione o la prestazione, digitare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e specificare la modalità di pagamento (contanti o elettronico).
Verificata la correttezza di quanto inserito, l’operatore può dare il comando per la generazione, in formato pdf, del documento commerciale a cui il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. A questo punto, la parola passa al cliente. Il quale potrà chiedere la stampa del pdf ottenuto, oppure il suo invio per e-mail o altra modalità elettronica (sms, whatsApp, eccetera). Questo a seconda dello strumento utilizzato (pc, tablet, smartphone). Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
La procedura web che consente di predisporre il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata, permette anche di gestire anche i casi di corrispettivo non riscosso, reso merce e annullo.
Più tempo per l’invio
I contribuenti Iva coinvolti, come specifica la circolare n. 15/2019 e come previsto dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 introdotto dalla legge n. 58/2019, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Tale previsione, come richiamato, si applica solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Che, si ricorda, decorre
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume di affari superiore a 400mila euro
- e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.
La disposizione introdotta risponde alle potenziali difficoltà manifestate in sede di prima applicazione degli obblighi in argomento. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.