rimborso TFRDal prossimo 28 aprile scatteranno i rimborsi delle quote statali versate erroneamente relative ad Imu, maggiorazione standard Tares, Imi, Imis. Nella circolare n. 1/DF diramata ieri dal Dipartimento delle Finanze vengono illustrate le disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87/2016, relative alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili di tributi locali.

 

A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali, si rende necessario fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure in parola. Si ricorda che tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.

 

L’art. 2 del decreto, nel dare attuazione al comma 7221 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, disciplina l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente. Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente.

 

Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente. Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente. La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.

 

In allegato il testo completo della Circolare.