Un decreto del ministero dell’Economia ritocca il catalogo delle giurisdizioni estere interessate alle procedure internazionali di collaborazione in materia di conti finanziari.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 9 agosto 2017 del Mef, con il quale sono state apportate alcune modifiche agli allegati al decreto 28 dicembre 2015, che detta le disposizioni attuative della legge 95/2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
La legge 95/2015
Nel campo della lotta alla frode e all’evasione fiscale internazionale e delle iniziative finalizzate a promuovere lo scambio automatico di informazioni tra Stati, una delle tappe fondamentali è rappresentata dalla legge 95/2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2015).
Con questa legge è stato ratificato l’Accordo tra gli Stati Uniti e l’Italia, volto a migliorare la compliancefiscale internazionale, è stata applicata la normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act,) e sono state introdotte le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri accordi e intese tecniche conclusi dall’Italia con i governi di Paesi esteri secondo lo standard Ocse.
L’intervento normativo, peraltro, si pone nel solco della legislazione europea in materia, dettata dalla direttiva 2014/107/Ue del Consiglio, del 9 dicembre 2014. La legge, inoltre, prevede che le necessarie disposizioni applicative siano adottate con decreti del ministero dell’Economia e delle finanze.
Il decreto 28 dicembre 2015
In attuazione di quanto previsto dalla legge 95/2015, quindi, è stato emanato il decreto 28 dicembre 2015, che ha dettato la disciplina delle modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché delle procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) ai fini fiscali. Il decreto, oltre a contenere le definizioni dei termini utilizzati nell’ambito delle sue disposizioni (articolo 1):
- prevede che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per identificare i conti oggetto di comunicazione (articolo 2)
- disciplina gli specifici obblighi di comunicazione, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere all’Agenzia delle entrate (articolo 3)
- contiene disposizioni in materia di esecuzione della disciplina relativa all’adeguata verifica ai fini fiscali dei conti finanziari (articolo 4).
Completano il decreto quattro allegati, che rispettivamente contengono:
- le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) sui conti finanziari (allegato A)
- l’elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi (allegato B)
- l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, ovverosia qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato C)
- l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, ovverosia qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato D).
L’articolo 4 del decreto, inoltre, prevede che gli allegati possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle Finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate. In particolare, si prevede la revisione dell’allegato D, per apportare eventuali modifiche che tengano conto dell’effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle giurisdizioni partecipanti, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere. A tal proposito, si ricorda che, nel corso del 2017, l’Italia ha sottoscritto due nuovi accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale: con Hong Kong, il 13 marzo e Panama, il 21 giugno.
Il decreto 9 agosto 2017
Con il decreto pubblicato ieri sono apportate modiche agli allegati A, C e D del decreto 28 dicembre 2015. Per quanto concerne l’Allegato A, si tratta di modifiche di coordinamento normativo, mentre per effetto delle modifiche agli allegati C e D vengono rispettivamente ritoccati l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e quello delle giurisdizioni partecipanti.
Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione
All’elenco contenuto nell’allegato C vengono aggiunte le seguenti giurisdizioni:
- Bonaire
- Hong Kong
- Lettonia
- Libano
- Panama
- Pakistan
- Saba
- Sint Eustatius.
Dall’elenco, invece, sono espunti:
- Albania
- Kuwait
- Latvia
- Monserrat.
A seguito di tali modifiche, quindi, l’elenco passa da 81 a 85 giurisdizioni.
Elenco delle giurisdizioni partecipanti
All’elenco contenuto nell’allegato D vengono aggiunte le stesse otto giurisdizioni immesse nell’elenco precedente.
Dall’elenco, invece, sono espunti:
- Albania
- Kuwait
- Latvia.
A seguito di tali modifiche, quindi, l’elenco passa da 87 a 92 giurisdizioni.
Territori inclusi
Infine, per entrambi gli elenchi, il decreto specifica che si intendono inclusi:
- per la Finlandia, le Isole Aland
- per la Francia, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy
- per il Portogallo, Azzorre e Madera
- per la Spagna, le Isole Canarie.