tributi localiNuova proroga, in materia di riscossione dei Tributi degli Enti Locali, per Equitalia.

 


 

È prorogata al 30.6.2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare, dall’1.7.2017 l’affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.

 

Previsto comunque che a decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possano deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita’ di

 

 

  • accertamento,
  • liquidazione
  • riscossione spontanea e coattiva,

 

 

delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle societa’ da essi partecipate. Si ricorda che, sempre in merito alla riscosione, dal 1° luglio 2017 Equitalia viene soppressa. Per garantire continuita’ e la funzionalita’ è stato istituito l’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione». Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa’ del Gruppo Equitalia.

 

Il Comune nel caso di affidamento della riscossione ad Equitalia riveste il ruolo di spettatore inerme, nel senso che la norma in commento determina un vero e proprio “sorpasso” arbitrario di tutti quei Comuni che hanno adottato la citata scelta per la riscossione in luogo del procedimento di ingiunzione diretta. Sul punto, infatti, si ricorda che il ruolo e il procedimento d’ingiunzione rappresentano due modalità di riscossione differenti a disposizione degli Enti locali, dove il primo – il ruolo – rappresenta lo strumento sicuramente più celere ed efficace.

 

In definitiva, i Comuni che hanno deciso di affidarsi all’Agente delle riscossione – Equitalia – per la riscossione di somme di derivazione locale devono procedere con la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora relativi a tutti i tributi locali iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, con una gestione diretta da parte di Equitalia.

 

Dall’analisi della riportata disposizione normativa emerge quindi che anche gli Enti locali che hanno intrapreso la strada delle riscossione mediante l’ingiunzione possono scegliere di applicare la procedura della rottamazione in relazione ai provvedimenti notificati tra il 2000 e il 2016. In tal caso, le modalità di definizione sono rimesse agli stessi Enti locali, mediante apposito “regolamento” da emanarsi entro 60 giorni dal 1° dicembre 2016, data di conversione del D.L. 193/2016.