Cambiano le norme in materia di riscossione con effetti sulle Partite IVA: attenzione alla casella PEC presso il registro INI-PEC, esclusivo canale di notifica delle cartelle di pagamento.
Con l’entrata in vigore, il 22 ottobre 2015, del decreto legislativo n. 159/2015 sono cambiate le norme in tema di riscossione. Nell’eventualità in cui l’indirizzo di PEC del destinatario non risulti valido, o risulti inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio con pubblicazione del relativo avviso sul suo sito informatico istituzionale. Il destinatario riceverà quindi una classica raccomandata con avviso di ricevimento, ma l’ente di riscossione (Equitalia) non è chiamato ad effettuare alcun altro adempimento.
Nella norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55) si legge infatti che, al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di Posta Elettronica Certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”. 2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dunque è cruciale che i professionisti, le Partite IVA, gli imprenditori e in generale i soggetti per i quali è previsto l’obbligo di PEC, monitorino costantemente la propria casella di Posta Elettronica Certificata.