rimborso spese legaliLa Corte di cassazione con la sentenza 16396/2017, fornisce precisazioni sul diritto al rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici.


 

Nel caso specifico la Pa ha negato il rimborso delle spese legali a un dipendente assolto in sede penale, in presenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione, tale da precludere il rimborso delle spese a prescindere dall’esito definitivo del giudizio penale.

 

L’art. 41, co. 1, del d.P.R.n.270/1987 stabilisce che “L’ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.”

 

Tale principio generale involge anche la materia del rimborso di cui all’art. 41, d.P.R. n.270/1987, nel senso che esso non configura un diritto assoluto, dovendo tenersi conto delle norme di finanza pubblica che impongono di non far carico all’amministrazione di oneri eccedenti quanto necessario, e al contempo sufficiente, per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che ne presidiano l’utilizzo.

 

Ponendosi in tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto, che pur in assenza di una specifica previsione nell’art. 41 del d.P.R. n.270/1987 di un obbligo di preventiva comunicazione dell’apertura del procedimento a carico da parte del dipendente, introdotto solo con l’accordo collettivo nazionale del 1998-2001, questo vada ritenuto egualmente necessario, per una valutazione ex ante da parte dell’Ente datore, dell’opportunità di assumere a proprio carico l’onere di difesa fin dall’apertura del procedimento.

 

Pertanto, la stessa giurisprudenza ha stabilito che, in mancanza di una comunicazione preventiva del suo coinvolgimento, per ragioni d’ufficio, in un processo penale o civile, o dell’indicazione da parte della P.A. di un difensore di sua fiducia, non può ritenersi esistente in capo al dipendente un diritto al rimborso delle spese di difesa in via autonoma, né in capo all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle suddette spese.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.