riforma-fiscale-disciplina-doganaleDi recente il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare a un decreto legislativo che, nell’ambito della riforma fiscale, ha l’obiettivo di revisionare la disciplina in materia doganale.


Il testo, adottato su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è volto a riformare la normativa fiscale in materia doganale e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Questo decreto è stato proposto in attuazione della legge delega per la riforma fiscale approvata lo scorso 9 agosto 2023.

Scopriamo dunque più nel dettaglio quali saranno tutte le novità.

Riforma fiscale: ecco come cambia la disciplina doganale

Una delle principali modifiche riguarda l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, datato 23 gennaio 1973, e l’aggiornamento e la riduzione delle disposizioni contenute in esso.

Questa revisione mira a armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, implementando la telematizzazione delle procedure doganali e potenziando le attività di controllo e verifica, anche attraverso il coordinamento con le dogane dell’UE e quelle estere, nonché lo sportello unico doganale (SUDOCO). Vengono ridefinite le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali, si rivede la disciplina sanzionatoria, in particolare per quanto riguarda il contrabbando.

Inoltre, si è deciso di ridurre da tre a un anno la cadenza per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, mentre si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella dell’Unione Europea, permettendo agli spedizionieri di costituire società di capitali per svolgere le funzioni proprie della categoria.

Il decreto include anche modifiche al sistema sanzionatorio riguardante le dogane, le accise e i tabacchi. Queste modifiche prevedono l’introduzione di nuovi reati e illeciti amministrativi, l’allargamento dell’applicazione della confisca per i reati più gravi e la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

Si tengono in considerazione in particolare due reati: il contrabbando per omessa dichiarazione e quello per dichiarazione infedele. Entrambe le fattispecie prevedono una sanzione sensibilmente ridotta, dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, con l’obbligo però della confisca dei beni o, se non è possibile, del loro valore per equivalente. Nei casi più gravi è prevista, oltre alla multa, anche la pena della reclusione da tre a cinque anni.

Si estende inoltre la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi anche ai reati previsti dal testo unico delle accise, prevedendo sanzioni quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.

Infine, risultano ora introdotte specifiche norme sulla disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato dell’Unione Europea di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro, con particolare attenzione alla documentazione necessaria per provare l’effettivo trasferimento dei beni e la costituzione di cauzioni.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it