Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera stanno portando avanti l’iter legislativo della proposta di legge Foti, volta a mettere in atto la riforma della normativa sulla giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti.


La proposta, identificata come C. 1621, introduce cambiamenti significativi alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al codice della giustizia contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), intervenendo sulle funzioni di controllo e consulenza dell’organo e ridefinendo la disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Le principali modifiche introdotte

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è l’ampliamento delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. Inoltre, viene prevista la possibilità di copertura assicurativa per il danno erariale e viene esteso il controllo preventivo della Corte sui contratti pubblici, includendo specificamente quelli legati all’attuazione del PNRR e del PNC.

Sul fronte della consulenza, la Corte dei Conti potrà esprimere pareri su questioni di contabilità pubblica legate all’implementazione del PNRR e del PNC, purché riguardino operazioni di valore superiore al milione di euro e non siano già oggetto di controllo preventivo o di indagini da parte della procura contabile.

Al fine di accelerare le procedure amministrative, la riforma introduce anche sanzioni economiche per i responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC in caso di ritardi ingiustificati. Parallelamente, viene stabilito che le spese processuali sostenute dai dipendenti pubblici nei procedimenti per responsabilità amministrativa saranno rimborsate nel caso in cui il giudizio si concluda con l’esclusione della responsabilità.

Le modifiche più recenti alla proposta di legge di riforma della Corte dei Conti: tante le criticità sollevate

Un’ulteriore novità riguarda il regime di prescrizione per il risarcimento del danno erariale, che scatterà dal momento in cui si verifica il fatto dannoso, anziché dalla presa di conoscenza da parte della Corte dei Conti o dell’amministrazione. Solo in caso di occultamento doloso, il termine decorre dalla scoperta del danno, purché l’occultamento avvenga attraverso un’azione attiva.

Uno dei punti più controversi della proposta riguarda l’introduzione di uno “scudo erariale” per i politici. Un emendamento recentemente approvato stabilisce che gli organi politici saranno presunti in buona fede, salvo prova contraria, quando adottano decisioni basate su atti già vistati dagli uffici tecnici o amministrativi. La Corte dei Conti ha espresso forti perplessità su questa disposizione, ritenendo che possa ridurre la responsabilità degli amministratori pubblici e indebolire la tutela del denaro pubblico.

Un ulteriore elemento di criticità è la previsione di un limite massimo alla responsabilità patrimoniale in caso di colpa grave (esclusi i casi di illecito arricchimento). Il giudice dovrà ridurre l’ammontare del risarcimento, che non potrà superare due annualità dello stipendio lordo del responsabile, con una soglia minima di 150 euro. La Corte dei Conti ha evidenziato il rischio che questa misura incentivi comportamenti meno rigorosi nella gestione delle risorse pubbliche, favorendo una cultura dell’irresponsabilità amministrativa.

Proposte alternative e scenari futuri

Per evitare gli effetti negativi della riforma, alcuni suggeriscono di adottare un criterio più preciso per distinguere tra colpa grave e colpa lieve, sulla scia del codice dei contratti pubblici. Un’altra proposta riguarda la regolamentazione del potere di riduzione del risarcimento, introducendo criteri chiari e obblighi motivazionali per i giudici. Infine, si auspica un potenziamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, per evitare un sovraccarico della giustizia contabile.

Altri dubbi riguardano la tempistica per l’espressione dei pareri consultivi della Corte, che la riforma fissa in 30 giorni, senza prevedere conseguenze per il mancato rispetto di tale termine. Questa rigidità, unita alla mancanza di risorse aggiuntive, rischia di ostacolare l’effettivo svolgimento delle nuove funzioni affidate alla Corte.

L’iter parlamentare del disegno di legge è ancora in corso e il confronto resta acceso tra chi vede nella riforma uno strumento di semplificazione amministrativa e chi, invece, teme un indebolimento dei meccanismi di controllo sui fondi pubblici.