rifiuti-proroghe-arera-ridotteSembrava che le proroghe, in base ad alcuni recenti comunicati dell’Autorità, fossero molto ampie: l’ultima delibera, invece, restringe di molto il perimetro.


Adempimenti Servizio Rifiuti, proroghe ARERA ridotte. Questo è quanto emerge dall’ultima delibera dell’Autorità, la 59/2020/R/COM.

Sembravano essere ampie le proroghe, per quanto pareva annunciato dal comunicato dell’11 marzo, sui diversi obblighi riguardanti l’invio delle informazioni sul servizio rifiuti ed il calcolo e versamento dei contributi.

La delibera, invece, esprime concetti diversi.

Rifiuti, proroghe ARERA ridotte

Infatti la delibera dispone alcune proroghe di termini in connessione con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione del servizio rifiuti (di cui alla delibera ARERA n.444/2019).

Tuttavia limita l’applicazione di queste proroghe nel caso di altri adempimenti.

Ad esempio, per quanto riguarda le prescrizioni relative al nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR di cui alla delibera 443/2019), l’Autorità si limita a:

“segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione (relativi all’anno 2020) delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto dal citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13”.

Dunque nessuna proroga per quanto riguarda i diversi obblighi riguardanti l’invio delle informazioni tramite questionari sulla qualità del servizio rifiuti

  • sia da parte dei gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza,
  • che di quelli coinvolti dalle sole attività di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio strade

ed il calcolo e versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA relativi al 2018-19.

Resta ferma la scadenza del 30 Aprile per l’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI relative all’anno 2020.

L’elenco delle proroghe approvate

Questo invece l’elenco delle proroghe approvate dall’Autorità.

  • differimento al 1° luglio 2020 (dal 1° aprile) degli obblighi in materia di trasparenza dettati dall’Allegato A alla delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 (TITR), relativi agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Tali obblighi (“sperimentali”, fino al 31 dicembre 2020) gravano esclusivamente su:
          • i gestori che svolgono i servizi di raccolta e Trasporto, di spazzamento e lavaggio strade e le attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, che servono una popolazione di oltre 5.000 abitanti;
          • i Comuni con più di 5.000 abitanti, qualora svolgano il servizio di gestione dei rifiuti in economia. Si ricorda che, per le gestioni sotto i 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021;
  • differimento al 31 luglio 2020 (dal 30 aprile) il termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti (cfr. all’articolo 11, punto 11.1 dell’Allegato A alla delibera n. 444 del 2019 – TITR). Tali informazioni riguardano:
      • i contenuti informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun gestore (art. 3, punto 3.1 del “TITR”);
      • le informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto 5.1, del “TITR”);
      • le informazioni sugli importi addebitati all’utenza e sul calcolo della tariffa (art. 6, punto 6.1, del “TITR”);
      • le informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7, punto 7.1, del “TITR”);
      • le informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione (art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).

La trasmissione è necessaria in quanto il gestore della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire tramite il proprio sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it