La risposta ad un quesito in materia di Bilancio e Contabilità, nello specifico sull’iter da seguire per il Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio di un Comune, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
In vista della scadenza del prossimo 31 luglio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il nostro Comune deve procedere al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Siamo a chiedere quale sia l’iter corretto da seguire ed in particolare se questi debbano essere riconosciuti con la stessa delibera di salvaguardia o con atto separato.
Il citato art. 193 del TUEL, al comma secondo, prevede che “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente anche i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194”.
Il problema interpretativo nasce dalla locuzione “contestualmente” utilizzata dal legislatore che però deve essere intesa nel senso che eventuali debiti fuori bilancio devono essere riconosciuti e finanziati dall’Ente nell’ambito “della stessa seduta consiliare” nella quale viene approvata la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Consigliamo pertanto, per motivi di opportunità, di ritenere preferibile la redazione di un provvedimento separato, da adottare prima di quello relativo alla salvaguardia (che a tale proposito darà atto dell’avvenuto riconoscimento), in quanto soltanto detta delibera di riconoscimento dovrà poi essere inviata alla competente Procura Regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289).
Ad abundantiam, ricordiamo inoltre che il 31 luglio cade anche il termine stabilito per l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio che deve essere approvato di norma nella stessa data stabilita per la salvaguardia degli equilibri a norma dell’art. 175, comma 8 del TUEL. Anche in questo caso l’ente ha un’ampia facoltà in proposito, e può decidere sia di adottare un’unica delibera di assestamento/salvaguardia ovvero due delibere separate sebbene sia preferibile la redazione di provvedimenti distinti.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]