rettifica 730È possibile inserire oneri dimenticati o rettificare elementi già riportati nella dichiarazione presentata a luglio, consegnando un modello integrativo a un Caf o a un professionista.

 

Sta per terminare la stagione del modello 730/2015. Ancora pochi giorni a disposizione dei contribuenti per modificare o aggiungere voci che danno luogo a un maggior credito o a un minore debito d’imposta o per indicare correttamente i dati del sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. L’ultimo giorno utile, quest’anno, è il 26 ottobre, poiché il 25 (termine ordinario) cade di domenica.

 

La presentazione di una integrativa – in ogni caso – non sospende le procedure avviate con la consegna del primo modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base alla dichiarazione originaria.

 

Maggiore credito, minor debito o imposta invariata

 

Se l’integrazione e/o la rettifica comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata nella dichiarazione già presentata (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), il contribuente può presentare entro il 26 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. La dichiarazione va comunque affidata a un Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta, esibendo, in quest’ultimo caso, tutta la documentazione relativa anche al 730 originario (in caso di assistenza prestata dal Caf o dal professionista, è sufficiente la documentazione necessaria al controllo della conformità dell’integrazione).

 

In alternativa, si poteva presentare un modello Unico Persone fisiche 2015 entro il 30 settembre scorso (correttiva nei termini), utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. La rettifica con Unico potrà anche avvenire entro il termine previsto per la presentazione del modello relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

 

Integrazione dei dati del sostituto d’imposta

 

Se nel 730 presentato in estate non sono stati forniti tutti i dati che permettono l’identificazione del sostituto che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio o sono state fornite informazioni sbagliate, il contribuente può presentare, entro il 26 ottobre, un nuovo 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice “2” nella casella “730 integrativo” del frontespizio e fornendo le identiche informazioni del modello originario, con l’eccezione di quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

Maggiore credito, minor debito o imposta invariata e integrazione dei dati del sostituto

 

Quando invece il contribuente si accorge di aver non solo omesso (o indicato erroneamente) i dati identificativi del sostituto d’imposta, ma anche di aver “dimenticato” elementi il cui inserimento in dichiarazione comporta un maggior importo a credito o un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello originario, nel 730 integrativo – da presentare sempre entro il 26 ottobre – va esposto il codice “3” nella relativa casella del frontespizio.