Rettifica Dichiarazione di Successione: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti tramite la Risposta 92 del 4 novembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione.
Il comma 3 del suddetto articolo ha stabilito che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata.
Tale disposizione – che consente ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione – non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno.
Al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.
Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.