stipendi illegittimiStipendi illegittimi: i Tar per la Toscana, nella sentenza 858/2017, evidenzia come debba avvenire il recupero.


 

L’art. 2033 cod. civ., sull’indebito oggettivo, stabilisce che chi ha eseguito un “pagamento” non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha “pagato”. La nozione di pagamento si correla a quella di ricevimento (art. 1463, comma 1, cod. civ.) ed entrambe individuano un comportamento materiale costituente la modalità principe di estinzione in via satisfattiva dell’obbligazione pecuniaria. Pagamento e ricevimento, costituenti la medesima azione vista dalla parte rispettivamente del debitore e del creditore hanno per oggetto un bene materiale che la terminologia del codice, descrittiva di una società antica ma dai rapporti socio-economici fondamentali sempre attuali, individua nella “moneta” (artt. 1277 e seg. Cod. civ.) , cioè in un preciso e determinato oggetto concreto avente valore di scambio.

 

Se è dunque, secondo la disciplina codicistica, la concreta materialità di ciò che si è pagato e, correlativamente, ricevuto a segnare le reciproche posizioni di debitore e creditore (oltre quelli che non a caso si chiamano “accessori”), non possono certo valere ad alterare il principio di materialità e concretezza dei pagamenti fatti e ricevuti un titolo di debitocredito astratto che indichi valori diversi. Ancor più semplicemente, se il datore di lavoro è debitore di cento, ma tale debito si riduce a cinquanta per effetto del c.d. cuneo fiscale, il lavoratore che abbia percepito erroneamente (ad esempio per una duplicazione di pagamenti) cinquanta, non è certo tenuto a restituire l’importo del suo credito lavorativo astratto, cioè cento.

 

Non solo i giudici amministrativi considerano le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato non pertinenti, ma le ragioni del ricorrente sono talmente fondate che è sufficiente una sentenza in forma abbreviata. Infatti, secondo i giudici amministrativi costituisce ormai diritto vivente, consolidato e agevolmente conoscibile nell’esperienza del Consiglio di Stato che l’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire questo recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. In altri termini, l’amministrazione non può, invece, pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente .