Fondo pluriennale vincolato di spesa nei conti d’ordine: qual è l’impatto sulla contabilità economica dei Comuni?
Per gli enti sopra i 5mila abitanti, e per quelli più piccoli che decidono di non sfruttare il rinvio, i lavori sulla contabilità economica sono in pieno corso, e al loro interno è importante la definizione dello stato patrimoniale. Un interrogativo riguarda l’impatto del fondo pluriennale vincolato (Fpv) di spesa, che non viene citato all’interno dei principi contabili dedicati alla contabilità economica nazionale o anche internazionale.
Nel silenzio della norma, la prassi consolidata dagli enti è stata quella di registrare il fondo tra i conti d’ordine, ad eccezione di quello relativo alla quota maturata nell’ambito della spesa di personale di competenza. Quest’ultimo, infatti, riferendosi a spese relative a prestazioni già eseguite nel corso dell’anno ma liquidabili in quello successivo, è ricompreso tra i costi del conto economico dell’esercizio in cui la prestazione è stata eseguita. Di conseguenza, la quota di fondo di spesa del personale diventa oggetto della seguente scrittura in partita doppia: «Costi del personale a ratei passivi».
E le altre quote di Fpv di spesa come vanno contabilizzate? La prassi è stata di inserirle tra i conti d’ordine, in quanto non sono stati rinvenuti immediati risvolti economico-patrimoniali. Il punto n. 22 del principio contabile allegato 4/3 al Dlgs 118/2011 precisa che tra i conti d’ordine vanno infatti inseriti anche i contratti a esecuzione differita.
Ma il dubbio sorge perché viene rilevata un’obbligazione giuridicamente perfezionata che potrebbe essere assimilata a un accantonamento per spesa futura. Potrebbe configurarsi una spesa che viene finanziata nell’anno (con entrate già accertate), ma che manifesta i suoi effetti in esercizi successivi. Possono quindi rinvenirsi nel fondo pluriennale i requisiti previsti dal Oic 31? Questo principio impone di registrare i fondi per oneri, nel caso in cui vengano rilevate passività connesse a obbligazioni già assunte alla data di redazione del bilancio, ma che avranno manifestazione negli esercizi successivi.