Traguardo definitivo per le misure a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto iniziato lo scorso 24 agosto. È stata pubblicata, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, la legge 229/2016 di conversione del Dl 189/2016.
Confermata al 30 settembre 2017 la proroga del termine per i versamenti tributari e contributivi sospesi, mentre gli altri adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017.
La lista originaria dei territori interessati è stata, purtroppo, con l’ultima stesura, ampliata a causa del perdurare delle scosse e dell’estensione delle zone coinvolte. I comuni interessati sono, attualmente, quelli indicati negli allegati 1 e 2 alla legge. Di conseguenza, la conversione del Dl 189/2016 ha dovuto, necessariamente, ritoccare le misure estendendole anche alle località teatro degli eventi sismici successivi.
Scorrendo il provvedimento pubblicato sabato in Gazzetta, la prima disposizione esclusivamente fiscale in cui ci imbattiamo, è l’articolo 47, che prevede la detassazione, ai fini Irpef, Ires e Irap, di contributi, indennizzi e risarcimenti, ricevuti in seguito al sisma. Le somme sono escluse dalle basi imponibili a prescindere dalle modalità di fruizione. I beneficiari dell’agevolazione sono persone fisiche o giuridiche con sede legale oppure operativa nelle aree coinvolte dall’evento.
Il “pacchetto” tributario più sostanzioso, però è contenuto nell’articolo 48. Ad aprire, la norma per la quale la mancata effettuazione delle ritenute e il relativo mancato riversamento, a partire dal 24 agosto e fino al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 189), dovranno essere regolarizzati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2017.
Scendendo nel dettaglio delle sospensioni, stop con esclusione di maggiorazioni, fino al 31dicembre 2016 per:
- i versamenti del diritto annuale alle camere di commercio
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, i termini di decadenza e prescrizione riferiti all’attività degli uffici finanziari (anche locali e regionali)
- i versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, riguardanti gli immobili agricoli ed extragricoli
- l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto
- il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici
- le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31 maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle camere di commercio
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo, con i conseguenti slittamenti sotto il profilo dell’imposizione fiscale
- il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 817/1971 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
- il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell’Ssn a carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma
- i versamenti e gli adempimenti verso le PA a carico di professionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Proseguendo con l’articolo 48, aggiunti, rispetto al Dl 189, i commi 1-bis e 1-ter, che consentono ai sostituti d’imposta domiciliati nei comuni terremotati, di non operare, su richiesta degli interessati, le ritenute alla fonte dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (articoli 23, 24, e 29 del Dpr 600/1973). La disposizione, per i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, è applicabile soltanto ai soggetti danneggiati dal sisma.
Ampliata la lista delle bollette sospese
Con provvedimenti emanati dalle competenti autorità è, inoltre, sospeso il pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, delle fatture relative alle utenze di energia elettrica, acqua e gas, a cui si sono aggiunte, dopo le ultime modifiche, quelle di assicurazioni, Tv pubblica e telefono. L’agevolazione riguarda gli ordini di pagamento emessi a partire dal 24 agosto, per i comuni dell’allegato 1, dal 26 ottobre per quelli dell’allegato 2. Le autorità interessate devono altresì definire i termini di rateizzazione degli importi sospesi, prevedendo anche agevolazioni tariffarie a favore delle comunità terremotate.
Facilitazioni per incoraggiare e sostenere
Altre agevolazioni prevedono:
- la detassazione, fino al 31 dicembre 2016, di sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, erogati sia da datori di lavoro privati a dipendenti residenti nei municipi interessati sia da privati, attivi negli stessi comuni, a lavoratori, anche non residenti in quei territori
- la mancata applicazione delle sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavori residenti o attivi alle date del 24 agosto o del 26 ottobre nei comuni colpiti dal terremoto, in ritardo con le comunicazioni di assunzione o variazione dei rapporti di lavoro in scadenza tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016
- il differimento, per le aziende agricole, al 1° marzo 2017 degli adempimenti disciplinati da normative comunitarie, regionali o statali, ricadenti nell’arco di tempo interessato, connessi alla tenuta di animali
- l’esenzione dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016
- il mantenimento degli aiuti, anche se non sono rispettati gli obblighi previsti per il 2016, da parte delle aziende agricole che hanno assunto impegni relativi alla politica agricola comunitaria 2014/2020
- lo stop momentaneo per gli adempimenti e i versamenti, con scadenza 24 agosto 2016-30 settembre 2017 ovvero 26 ottobre 2016-30 settembre 2017, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che andranno effettuati – senza sanzioni e interessi – entro il 30 ottobre 2017, anche a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di diciotto, a partire da ottobre 2017
- l’anticipo delle pensioni complementari con superamento del limite degli otto anni di iscrizione.
Un decreto deciderà la ripresa
La data per la riapertura della riscossione dei versamenti sospesi per effetto del Dm del 1° settembre 2016 e degli articoli 10 e 10-bis della legge 229/2016 sarà disposta con decreto Mef, mentre gli altri adempimenti rinviati in virtù delle stesse norme, dovranno essere regolarizzati entro il mese di ottobre 2017.
Confermate le agevolazioni per gli edifici distrutti o inagibili
I fabbricati distrutti, sgomberati o resi inagibili con ordinanze adottate entro il 28 febbraio 2017 non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla ricostruzione o ritrovata agibilità dell’edificio e, in ogni caso, per l’anno d’imposta 2017. Esenzione, per gli stessi immobili, anche in materia di Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scaduta lo scorso 16 dicembre e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità del fabbricato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Per usufruire di tali esenzioni, il contribuente può dichiarare, entro il prossimo 28 febbraio, la totale o parziale distruzione o inagibilità del fabbricato al Comune. L’amministrazione locale, nei successivi venti giorni, effettuata la dovuta verifica, ne dà notizia al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Art bonus a misura degli eventi calamitosi
La legge di conversione, oltre a confermare quanto già previsto dal Dl 189/2016 a proposito del credito d’imposta riconosciuto in caso di donazioni liberali a favore del Mibact, per i lavori di manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse religioso, anche di proprietà della Chiesa cattolica o di altre confessioni, situati nelle località colpite dal terremoto, aggiunge, con l’articolo 17-bis, disposizioni generali connesse agli eventi calamitosi. In particolare, con la nuova lettera m-bis, al comma 2, dell’articolo 100 del Tuir, dispone che un decreto del Mef individui gli enti danneggiati che possono usufruire del contributo, assegni le quote a ogni beneficiario, vigili sull’utilizzo del denaro, definisca gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e comunichi all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco dei donatori e l’ammontare degli importi da questi versati.