Registratori di Cassa, nuovi chiarimenti da Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica fornita tramite la Risposta n.13.
Il chiarimento riguarda tutti i soggetti che devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’Agenzia delle Entrate fornisce una specifica consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 127/2015 per i registratori di cassa.
Le nuove regole
Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle:
a) tramite fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);
b) «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);
c) ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è attuabile su base:
– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (si veda l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
– obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici»;.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3). Demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni».
La certificazione
Pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.
In caso contrario si ammetterebbe l’utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti e modificabili arbitrariamente, in ipotesi per ricondurli a diritto anche solo prima della richiamata certificazione. Ciò che non può essere.
Infine, la fase di sovrapposizione tra le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, che il legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi successivi.
In particolare, come già anticipato, indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri); coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
A questo link il testo completo della Consulenza dell’Agenzia delle Entrate.