reati-tributariA partire dal 22 ottobre p.v., con l’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, si applicheranno le nuove disposizioni relative al sistema sanzionatorio in materia di reati tributari.

 

Queste alcune delle principali novità contenute nel decreto:

 

  • omesso versamento di IVA : si alza la soglia di non punibilità da 50mila a 250 mila euro. In virtù dell’istituto del favor rei potranno beneficiare delle nuove disposizioni i contribuenti che hanno contenuto le omissioni entro la nuova soglia anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della norma;

 

  • Omesso versamento di ritenute: si alza la soglia di non punibilità da 50mila a 150mila euro. L’omissione rileva sia per le ritenute “certificate” che per quelle “dovute” sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (770). In virtù dell’istituto del favor rei potranno beneficiare delle nuove disposizioni i contribuenti che hanno contenuto le omissioni entro la nuova soglia anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della norma;

 

  • i reati di omesso versamento e indebita compensazione (ad eccezione dei crediti inesistenti) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingua i relativi debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento nonché del ravvedimento operoso;

 

  • dichiarazione infedele: si alza la soglia di non punibilità da 50mila a 150 mila euro di imposta evasa e da 2 milioni a 3 milioni di euro la soglia del valore di imponibile sottratto all’imposizione;

 

  • introdotte due nuove fattispecie penali: l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (770) se gli importi delle ritenute omesse superano i 50 mila euro, e l’indebita compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50 mila euro;

 

  • Incremento di pena per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per l’occultamento e sottrazione delle scritture contabili. Per l’omessa presentazione della dichiarazione viene innalzata la soglia di non punibilità da 30 mila a 50 mila euro.